Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine
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5. Commento ai singoli articoli
L’avamprogetto di modifica dell’ordinanza sulla consultazione (AP-OCo) è commentato di seguito.
I
Art. 1 Campo d’applicazione
In sede di deliberazioni parlamentari (cfr. n. 1.3) l’articolo 1 capoverso 2 LCo è stato esteso come segue: «(La legge) si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un’unità
dell’Amministrazione federale o da una commissione parlamentare». Di conseguenza anche il campo d’applicazione dell’ordinanza sulla consultazione dev’essere esteso a queste autorità. Secondo il diritto vigente l’ordinanza si applica alle consultazioni indette dal Consiglio federale. Con la presente modifica essa si applicherà in generale alle autorità competenti di cui all’articolo 5 LCo conformemente alla revisione del 26 settembre 2014 (LCo-rev.).
Secondo l’articolo 70 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl)13, le disposizioni normative esecutive che si applicano all’Amministrazione federale, emanate dal Consiglio federale o da servizi che gli sono subordinati, sono applicate anche nel settore dell’amministrazione del Parlamento, sempre che un’ordinanza dell’Assemblea federale non disponga altrimenti. Questo è il caso in particolare quando il campo d’applicazione della legge federale contempla espressamente i Servizi del Parlamento o l’Amministrazione federale14. Le commissioni parlamentari sono menzionate esplicitamente nella LCo-rev. Pertanto, non vi è motivo di emanare normative differenti per lo svolgimento di procedure di consultazione da parte di commissioni parlamentari o da parte delle loro segreterie. La procedura di consultazione dev’essere applicata in modo uniforme.
Art. 2 Indagini conoscitive
L’estesa unificazione delle due procedure (consultazioni e indagini conoscitive)15 ha reso l’articolo 10 LCo privo d’oggetto; pertanto esso è stato abrogato16. L’articolo 2 OCo disciplina le indagini conoscitive e quindi dev’essere a sua volta abrogato.
Art. 3 Pianificazione
Come già spiegato a proposito dell’articolo 1, la presente modifica prevede di estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza. Pertanto, nell’articolo 3 per quanto riguarda la pianificazione (e nell’art. 4 per quanto riguarda il coordinamento) è utilizzata l’espressione «autorità responsabili».
13 RS 171.10
14 Cfr. Martin Graf, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002; marg. 3 ad art. 70
15 FF 2013 7619 7637 seg.
16 FF 2014 6249