Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine
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Nel suo rapporto del 13 febbraio 201223 (cfr. n. 1.1), il GL Confederazione-Cantoni ha proposto di completare l’attuale capoverso 2. In particolare chiede che la documentazione sia completata con questioni concrete sull’attuabilità del progetto (p. es. mediante un questionario). I servizi federali competenti sarebbero in tal modo indotti a occuparsi maggiormente delle questioni relative all’attuazione e sarebbero in grado di riconoscere eventuali difficoltà di attuazione dell’atto normativo previsto. Un questionario agevolerebbe inoltre la valutazione dei risultati della procedura di consultazione. La Cancelleria federale, in collaborazione con i dipartimenti e i Cantoni, potrebbe elaborare una guida o una lista di controllo per l’allestimento del questionario.
I rappresentanti dei Cantoni in seno al gruppo di lavoro interdipartimentale hanno invece proposto di introdurre questo complemento nel successivo articolo 8 (cfr. cpv. 3): il rapporto esplicativo si esprime o, se del caso, solleva questioni sulla necessità di una pianificazione coordinata dell’attuazione con gli organi preposti all’esecuzione nonché sul tempo necessario all’attuazione nei Cantoni e nei Comuni.
Nelle spiegazioni riguardanti il capitolo «Tener conto delle questioni di attuazione nell’ambito della consultazione», il GL Confederazione-Cantoni precisa che le relative domande sono integrate nella lettera che accompagna il progetto posto in consultazione oppure in un questionario separato. La lettera accompagnatoria invita espressamente i destinatari a esprimere un parere (anche) su queste questioni24.
Il gruppo di lavoro interdipartimentale «Revisione del diritto della consultazione» era del parere che non fosse opportuno prevedere nell’ordinanza l’introduzione di un questionario separato riguardante l’attuazione come parte integrante della documentazione per la consultazione. Quale esigenza minima, l’articolo 9 prevede che la lettera d’informazione evochi il tema dell’attuazione.
Conformemente al capoverso 3, nel caso di consultazioni indette a titolo facoltativo (art. 3 cpv. 2 LCo-rev.) sarà eccezionalmente possibile rinunciare alla traduzione del progetto da porre in consultazione e del rapporto esplicativo. Questo si applicherà unicamente ai progetti che hanno soltanto una portata locale o regionale e che interessano regioni in cui si parla soltanto una o due lingue ufficiali. L’indagine conoscitiva del 30 ottobre 2013 concernente la revisione dell’ordinanza sulle zone palustri, oggetto n. 106 Wetzikon/Hinwil, per esempio, si è svolta soltanto in tedesco poiché il suo interesse era esclusivamente locale.
Art. 8 Rapporto esplicativo
L’articolo 8 corrisponde sostanzialmente al diritto vigente; il testo è stato ristrutturato. Il capoverso 3 riprende la proposta formulata dal GL Confederazione-Cantoni nel rapporto del 13 febbraio 201325 secondo cui il rapporto esplicativo riguardante un progetto da porre in consultazione dovrebbe contenere riflessioni sostanziali sulle questioni relative all’attuazione. Ciò obbligherebbe il legislatore a esaminare più approfonditamente tali questioni e indurrebbe i Cantoni a pronunciarsi più spesso sul tema.
I servizi federali responsabili potrebbero fornire un contributo attivo al rapporto esplicativo, segnatamente ponendo domande relative all’attuazione dei progetti. I servizi
23 N. 2.2.3/4.
24 N. 3.2/5
25 N. 2.2.3/2.