Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine
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Nell’ambito del gruppo di lavoro interdipartimentale «Revisione del diritto della consultazione», i dipartimenti hanno espresso l’auspicio di poter aggiornare costantemente l’attuale pianificazione semestrale, affinché le cerchie esterne all’Amministrazione federale possano essere informate in maniera ottimale sull’eventuale rinvio dell’indizione di una procedura di consultazione o su ogni altro cambiamento della pianificazione. L’articolo 3 tiene conto di questo desiderio e stabilisce che la pianificazione sarà regolarmente aggiornata se verranno comunicati cambiamenti da parte delle autorità responsabili.
La CaF continuerà a svolgere sondaggi per garantire l’attualità della pianificazione.
Art. 4 Coordinamento
Per indicare le autorità cui spetta lo svolgimento di una procedura di consultazione è già stata introdotta l’espressione «autorità responsabili» nell’articolo 3 AP-OCo.
Secondo il diritto vigente (art. 4 cpv. 2 OCo), spetta ai dipartimenti decidere, d’intesa con la Cancelleria federale, se indire una consultazione o un’indagine conoscitiva. Questo capoverso dev’essere stralciato in seguito alla soppressione delle indagini conoscitive. Il vigente capoverso 3 diventa il capoverso 2.
Conformemente al nuovo articolo 4a, ogni progetto per la consultazione ai sensi dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 LCo-rev., vale a dire sia le consultazioni «obbligatorie» sia quelle «facoltative», sarà sottoposto alla Cancelleria federale per esame. L’autorità responsabile, d’intesa con la Cancelleria federale, deciderà a quel momento se svolgere una consultazione «obbligatoria» o «facoltativa».
Art. 4a (nuovo) Consultazione della Cancelleria federale
Il nuovo articolo 4a scaturisce essenzialmente da uno scambio di corrispondenza fra la CdG-N e il Consiglio federale. Nel suo parere del 19 giugno 201217 in risposta al parere del Consiglio federale del 15 febbraio 201218, la CdG-N aveva chiesto al Consiglio federale di pronunciarsi più dettagliatamente sulla funzione della Cancelleria federale. Inoltre, la CdG-N aveva sollevato il problema della scarsa conoscenza delle disposizioni legali applicabili alla procedura da parte dei partecipanti alle consultazioni, chiedendo al Consiglio federale di esaminare approfonditamente questo tema.
Nella risposta alla CdG-N del 5 settembre 2012, in attuazione della raccomandazione 119, il Consiglio federale ha illustrato la funzione svolta dalla Cancelleria federale per l’esame delle consultazioni. Prima dell’avvio della procedura essa controlla ogni progetto verificando il rispetto delle disposizioni legali e l’esaustività dell’incarto. Se la Cancelleria federale e il dipartimento competente non riescono a trovare un accordo su aspetti centrali (p. es. la necessità di una procedura di consultazione su un determinato progetto oppure l’adempimento dei requisiti per ridurre il termine di inoltro dei
17 FF 2013 5415, n. 3.2 (www.parlamento.ch > Documentazione > Rapporti > Rapporti delle Commissioni di vigilanza > Commissione della gestione CdG > Rapporti 2012; n. 3.2)
18 FF 2012 2089
19 FF 2013 7627 (n. 1.3)