Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine

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Questa disposizione è stata adeguata dal profilo redazionale. Inoltre, viene esplicitamente sancito che, conformemente alla prassi vigente, la Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse, che rende accessibile al pubblico (cpv. 3).

Art. 21a

Sotto il nuovo titolo 5°, per ragioni di sistematica occorre inserire l’obbligo di motivare la rinuncia a svolgere una procedura di consultazione nel nuovo articolo 21a OCo. Tale obbligo si applica anche alle commissioni parlamentari. La motivazione deve figurare nella proposta al Consiglio federale e, se del caso, nel messaggio o nel rapporto esplicativo.