Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
conosciute. Una consultazione non è indispensabile neppure quando il progetto riguarda principalmente l’organizzazione o le procedure delle autorità federali8.
Inoltre, la cerchia dei destinatari non deve essere ridotta. Il Consiglio federale aveva voluto iscrivere nella legge che la cerchia dei destinatari poteva essere ridotta se il progetto di legge aveva un’importanza minore o se interessava essenzialmente i Cantoni.
Da ultimo, i dipartimenti non possono delegare la loro competenza di indire una procedura di consultazione a un’unità amministrativa subordinata9, contrariamente a quanto proposto dal Consiglio federale nel suo disegno.
2. Risultati delle sedute del gruppo di lavoro interdipartimentale «Revisione del diritto della consultazione»
I lavori di revisione, affidati a un gruppo di lavoro interdipartimentale comprendente rappresentanti dei Cantoni e della CdC, sono stati avviati nell’ottobre 2014. La CIP-N ha chiesto di essere consultata in merito al progetto di ordinanza e la CdC ha chiesto di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni. L’entrata in vigore della modifica della legge e dell’ordinanza è prevista per il 1° aprile 2016.
L’ordinanza del 17 agosto 200510 sulla consultazione (OCo) viene adeguata nell’ambito della modifica della legge, tenendo conto in particolare anche del rapporto del GL Confederazione-Cantoni11 menzionato in precedenza. Questo rapporto contiene raccomandazioni volte a far sì che già in occasione della procedura di consultazione si considerino maggiormente le questioni legate all’attuazione di atti normativi della Confederazione, in particolare da parte dei Cantoni12.
3. Consultazione della CIP-S
….
4. Risultati della consultazione (panoramica del contenuto)
....
8Art. 3a cpv. 1
9Art. 5 cpv. 1
10 RS 172.061.1
11 Cfr. n. 1.1 e messaggio concernente la modifica della LCo: FF 2013 7619 7625.
12 Cfr. rapporto n. 2.1, 2.2 e 2.2.4