Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine
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pareri), spetta al Consiglio federale prendere la decisione finale (art. 15 cpv. 3 dell’ordinanza del 25 novembre 199820 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA).
In questo senso, l’autorità competente deve sottoporre il progetto per esame alla CaF con sufficiente anticipo prima dell’indizione della consultazione. La procedura interna all’amministrazione è retta dall’OLOGA21. Se la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, occorre organizzare preventivamente una consultazione degli uffici (art. 4 OLOGA). Se invece per indire la consultazione è competente un dipartimento secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b LCo-rev. oppure un’unità amministrativa secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c LCo-rev., la procedura interna all’amministrazione è retta dall’articolo 15 OLOGA (Partecipazione di unità amministrative cointeressate). Nella prassi questa procedura si svolge come una consultazione degli uffici. Se dopo la consultazione degli uffici permangono divergenze fra le unità amministrative interessate e la CaF, decide il Consiglio federale (art. 15 cpv. 3 OLOGA).
La procedura di cui all’articolo 4a capoverso 1 AP-OCo si applica anche alle commissioni parlamentari. Eventuali divergenze fra le commissioni competenti e la CaF saranno eliminate per quanto possibile mediante un dialogo tra le parti.
Se l’autorità responsabile (unità amministrativa o commissione parlamentare) intende rinunciare a indire una procedura di consultazione obbligatoria conformemente all’articolo 3 capoverso 1 LCo-rev. deve preliminarmente consultare la Cancelleria federale.
Art. 6 Obbligo di motivare
Il presente articolo corrisponde ampiamente al diritto vigente e alla prassi. Il suo tenore è stato adeguato a quello della LCo-rev. L’obbligo di motivare la procedura di consultazione nella proposta al Consiglio federale è stato sancito esplicitamente nell’ordinanza.
Conformemente all’articolo 6 AP-OCo, l’obbligo di motivare si applica anche alle commissioni parlamentari, le quali indicheranno le motivazioni nei loro rapporti. Tale obbligo si applica anche alle consultazioni facoltative indette dai dipartimenti o dalla Cancelleria federale (art. 5 cpv. 1 lett. b LCo-rev.) o dalle unità amministrative competenti dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se hanno la facoltà di emanare norme di diritto (art. 5 cpv. 1 lett. c LCo-rev.).
Art. 7 Entità e lingua della documentazione
Questa disposizione non deve essere applicata unicamente alle procedure indette dal Consiglio federale (cfr. vigente art. 1 OCo22). Pertanto il vigente articolo 7 capoverso 1 OCo è stralciato e l’intero articolo è ristrutturato.
20 RS 172.010.1
21 RS 172.010.1
22 Raccoglitore rosso: http//intranet.bk.admin.ch > Raccoglitore rosso > Procedura di consultazione