Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 9 pagine
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Sezione 2: Formazione universitaria
Nell’attuale versione dell’OPMed questa sezione contiene solo l’articolo 9. Ora è completata con un nuovo articolo 8 e il titolo della sezione è modificato per corrispondere al contenuto degli articoli 8 (Standard di qualità) e 9 (Istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta per i cicli di studio). Il nuovo titolo della sezione diventa quello dell’articolo 9.
Art. 8 Standard di qualità
L’articolo 7 lettera b delle Direttive del 28 maggio 2015 del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario svizzero (Direttive per l’accreditamento LPSU)9 prevede che gli standard di qualità possano essere contenuti in una legge speciale. Secondo l’articolo 60 LPMed in combinato disposto con l’articolo 24 capoverso 1 LPMed, il Consiglio federale può emanare standard di qualità, qui concrétisent les criteri di accreditamento specifici per ogni professione medica universitaria. Gli standard di qualità per l’accreditamento di ciascun ciclo di studio delle professioni mediche universitarie previste dall’articolo 8 permettono di garantire il rispetto degli articoli della LPMed relativi alla formazione universitaria (soprattutto dell’art. 6 e segg. LPMed). Aiutano così a garantire il coordinamento tra l’accreditamento secondo la LPSU e quello secondo la LPMed (cfr. art. 23 cpv. 1 LPMed).
Art. 9 Istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta per i cicli di studio
In precedenza questo titolo era quello della sezione 2. A causa del nuovo articolo 8 non è più adeguato come titolo di sezione, ma è più specificatamente adeguato al contenuto dell’articolo 9 e per tale motivo spostato in quel punto.
Art. 11 cpv. 2
L’articolo è modificato nel senso che precisa che spetta all’organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento accreditata presentare la domanda di accreditamento per tale ciclo.
Sezione 3a: Conoscenze linguistiche ed esigenze minime relative alla formazione finalizzata all’ottenimento di un diploma secondo l’art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed
Il titolo della sezione è introdutto per renderlo corrispondente al contenuto degli articoli che la compongono. Effettivamente in futuro questa sezione dovrebbe contenere le disposizioni esecutive dell’articolo 33a capoverso 4 della nLPMed, che disciplinano le modalità relative alle conoscenze linguistiche e alle esigenze minime della formazione validate da un diploma iscritto nel registro delle professioni mediche MedReg.
Art. 11a Conoscenze linguistiche necessarie secondo l’articolo 33a capoverso 1 lettera b LPMed
Questa disposizione deve essere collegata con l’articolo 33a capoverso 1 lettera b e capoverso 3 lettera b della nLPMed, secondo cui chi esercita una professione medica universitaria deve disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione e il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona disponga di tali conoscenze.
Cpv. 1: il livello di conoscenze linguistiche richiesto in questo capoverso corrisponde a quello del livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue10. Al livello B2 la persona
9 RS 414.205.3
10 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp; http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp;