Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 9 pagine

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- diploma recente (risalente al massimo a sei anni prima) internazionalmente riconosciuto (lett. a). Esistono organismi certificati che svolgono esami e rilasciano diplomi di lingua internazionalmente riconosciuti. Molti di questi istituti utilizzano – o si apprestano a farlo – la griglia del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il Goethe Institut per il tedesco, l’Alliance française per il francese, l’università di Siena e l’Accademia Italiana di Lingua di Firenze per l’italiano, l’Instituto Cervantes per lo spagnolo nonché l’università di Cambridge per l’inglese sono tra gli istituti che hanno sviluppato i diplomi di lingua più diffusi e internazionalmente riconosciuti; oppure

- titolo di formazione o di perfezionamento nella professione medica universitaria e nella lingua corrispondente (lett. b); oppure

- esperienza professionale clinica nella professione medica universitaria corrispondente e nella lingua in questione della durata minima di tre anni nei dieci anni che precedono la domanda di registrazione (lett. c).

Se giunge alla conclusione che le prove fornite sono insufficienti per dimostrare il livello di conoscenze linguistiche richiesto, la commissione rifiuta l’iscrizione nel registro delle conoscenze linguistiche e motiva questo rifiuto in una decisione.

Cpv. 3: le conoscenze linguistiche della lingua principale orali e scritte si presuppongono sufficienti per il buon esercizio di una professione medica universitaria. Secondo la definizione dell’Ufficio federale della statistica la lingua principale corrisponde alla lingua in cui la persona pensa e di cui possiede la padronanza migliore, come descritta dalla statistica federale. Tuttavia, in caso di dubbio, la MEBEKO può effettuare le dovute verifiche prima d’iscrivere una lingua nel registro. A tal fine può utilizzare in particolare uno dei mezzi di prova di cui al capoverso 2.

Art. 11d Esigenze minime relative alla formazione finalizzata all’ottenimento di un diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed

L’articolo 33a capoverso 4 della nLPMed attribuisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire le esigenze minime riguardanti la formazione che completa il diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a della legge. L’articolo 11d fissa così le condizioni che devono soddisfare le formazioni affinché il diploma possa essere iscritto nel registro:

La formazione deve autorizzare, nel Paese di origine, l’esercizio della professione medica sotto vigilanza professionale, ai sensi della LPMed. Per i medici e i chiropratici la formazione svolta in un’università o in una scuola universitaria di un livello equivalente riconosciuto deve essere di almeno sei anni di studio a tempo pieno o corrispondere almeno a 5500 ore. La formazione dei medici-dentisti, farmacisti e veterinari deve essere equivalente ad almeno cinque anni di studi a tempo pieno o corrispondere ad almeno 4500 ore. Per quanto riguarda i medici-dentisti che svolgono i loro studi all’interno dell’UE, la formazione è stata portata almeno a 5000 ore dalla direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE11. Questa durata di formazione sarà applicabile alla Svizzera nel caso in cui dovesse recepire la direttiva 2005/36/UE12, modificata nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone13. Sarebbe dunque necessario portare almeno a 5000 ore anche le esigenze alla durata della formazione per i diplomati in odontoiatria degli Stati terzi.

La formazione deve prevedere un insegnamento sia teorico che pratico, sotto forma in particolare di esercizio al capezzale del paziente. La parte pratica della formazione può essere svolta in un ospedale universitario o istituto sanitario non universitario (o per i veterinari in un ospedale o clinica veterinaria universitaria o meno), a condizione che la formazione impartita nell’istituto in questione sia sotto la vigilanza di un’università o di una scuola universitaria di un livello riconosciuto come equivalente.

11 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255/22

12 Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), GU L 354/132

13 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)