Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 9 pagine
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Numero 3: fatta eccezione per l’accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti (art. 23 cpv. 2 LPMed), sono istituiti due nuovi titoli federali di perfezionamento in chirurgia vascolare e in chirurgia toracica e inseriti nel numero 3. Secondo la pianificazione attuale, la procedura di accreditamento si concluderà il 31 agosto 2018. Per i cicli di perfezionamento in chirurgia toracica e in chirurgia vascolare, che al momento sono ancora di diritto privato, esistono da vari anni per entrambi i cicli società specializzate indipendenti. Dopo essere stati titoli di formazioni approfondite (Schwerpunkte) all’interno rispettivamente del perfezionamento in chirurgia generale e di quello in chirurgia cardiaca e vascolare toracica, questi due titoli sono ufficialmente riconosciuti dalla FMH come titoli privati di specialisti dal 1° gennaio 2015. L’istituzione dei due cicli indipendenti della chirurgia generale consente una riduzione in termini assoluti del tempo di formazione per gli specialisti, ma aumenta la durata relativa della formazione specifica. Si tratta di adeguare il perfezionamento alle realtà della pratica chirurgica e all’evoluzione della tecnica medica, che è particolarmente rapida in queste due discipline.
Allegato 5 Emolumenti
Sono introdotti emolumenti per il controllo dei diplomi degli Stati terzi in vista della loro iscrizione nel registro. In virtù dell’articolo 10 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm)18, si potrà esigere un anticipo delle spese, segnatamente per le persone che presenteranno una domanda di registrazione del loro diploma senza essere domiciliate in Svizzera. È previsto un emolumento anche per la verifica e l’iscrizione delle conoscenze linguistiche secondo l’articolo 11c (numero 3b).
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni
Per la Confederazione, l’esecuzione degli articoli 11c e 11d in particolare, come il controllo dei diplomi prima della loro iscrizione nel registro MedReg e delle conoscenze linguistiche, richiederà risorse adeguate in termini economici e di personale, sempreché gli emolumenti non coprano le spese generate.
Per i Cantoni, la presente modifica di ordinanza non avrà ripercussioni né finanziarie né in termini di personale.
4. Ripercussioni per le persone che esercitano professioni mediche, altri partner e il pubblico
La verifica e l’iscrizione dei diplomi e delle conoscenze linguistiche imporrà alle persone che esercitano professioni mediche universitarie di presentare alla MEBEKO i documenti necessari a tal fine (cfr. art. 11c cpv. 2 e 3 e art. 11d). Per poter attestare le conoscenze linguistiche esistenti nei riguardi della MEBEKO, in alcuni casi, sarà necessario l’ottenimento di un certificato ad hoc, come per esempio un diploma di lingua. Talvolta sarà eventualmente necessario intraprendere passi amministrativi che permettano di stabilire se la formazione che porta al diploma corrisponde alle esigenze minime fissate dall’ordinanza. Sono previsti emolumenti per la verifica e l’iscrizione delle conoscenze linguistiche di cui all’articolo 11c nonché per la verifica e l’iscrizione dei diplomi da Stati terzi (all. 5, n. 2a e 3b).
I farmacisti per poter esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale secondo l’articolo 36 capoverso 2 nLPMed devono essere in possesso di un titolo di perfezionamento federale.
L’associazione mantello pharmaSuisse dovrà pronunciarsi in merito alle domande di conseguimento di un titolo federale di perfezionamento in farmacia nel quadro delle disposizioni transitorie previste nell’ordinanza (cfr. articolo 18b). Inoltre, sarà necessario un lavoro d’informazione della Confederazione in collaborazione in particolare con pharmaSuisse per rendere attenti alle nuove disposizioni legali