Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 10 pagine
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Articolo 4 UFSP
Nell’articolo 4 si elencano ora tutti i diritti e i doveri che riguardano l’UFSP. Secondo il capoverso 1 lettera a, l’UFSP iscrive se esistono o no dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPMed o del diritto cantonale (cfr. art. 7 cpv. 4). L’iscrizione da parte dell’UFSP avviene tramite annuncio scritto della presenza di dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 7 capoverso 4 da parte delle autorità cantonali di vigilanza. Sono considerati dati personali degni di particolare protezione anche le restrizioni abolite secondo l’articolo 7 capoverso 4 lettera a. Per l’annuncio delle restrizioni abolite è prevista una procedura di notifica elettronica e automatizzata. Le persone che esercitano una professione medica interessate dall’abolizione delle restrizioni presenteranno ora i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 7 capoverso 4 lettera a, che risulteranno visibili alle autorità cantonali. Con una domanda di informazioni in formato cartaceo o tramite e-mail, le autorità competenti possono chiedere all’UFSP, in caso di procedimento disciplinare in corso, informazioni sulle restrizioni abolite nonché sui divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato» (cfr. art. 53 cpv. 2bis LPMed rivista). Secondo il capoverso 1 lettera b la menzione «cancellato» figurerà ancora solo nel caso di divieti temporanei di esercizio della professione conformemente all’articolo 54 della LPMed rivista, vale a dire dieci anni dopo la sua soppressione. Secondo il capoverso 1 lettera c l’UFSP continua a iscrivere nel MedReg la data del decesso. A questo proposito è introdotta una disposizione sotto forma di obbligo di comunicazione delle autorità cantonali di vigilanza nei confronti dell’UFSP (cfr. art. 7 cpv. 5). L’iscrizione della data del decesso da parte dell’UFSP nel MedReg comporta un’eliminazione dei dati dal modulo accessibile al pubblico. Siccome i Cantoni non apprendono sistematicamente tutti i decessi delle persone che esercitano una professione medica, in futuro l’UFSP prevede di raffrontare i dati MedReg con quelli AVS dell’UCC una volta all’anno, per poter così identificare sistematicamente le persone decedute. Con la nuova LPMed l’UFSP ha creato le basi legali per registrare nel MedReg i numeri AVS e consentire pertanto questo raffronto.
Finora l’archiviazione dei dati personali degni di particolare protezione era disciplinata nell’articolo 10, mentre l’eliminazione e la cancellazione di iscrizioni nel registro erano disciplinate nell’articolo 17 dell’ordinanza sul registro LPMed. Con la presente revisione le corrispondenti disposizioni sono integrate nei capoversi 2 e 3. Le disposizioni della LPMed ancora in vigore prevedono che tutte le iscrizioni relative a una persona siano eliminate non appena quest’ultima ha compiuto l’80° anno di età o un’autorità ne annuncia il decesso. L’articolo 54 capoverso 5 della LPMed rivista non prevede più alcun limite di età per l’eliminazione delle iscrizioni. D’ora in poi tutte le iscrizioni del registro relative a una persona saranno eliminate quando un’autorità ne annuncia il decesso.
Articolo 5 Organizzazioni di perfezionamento
Questo articolo corrisponde in larga misura all’attuale articolo 6. È stato eliminato solo il tipo di titolo di perfezionamento poiché le organizzazioni professionali possono e devono iscrivere solo titoli federali di perfezionamento. Secondo il capoverso 1 le organizzazioni responsabili per il perfezionamento delle professioni mediche universitarie (organizzazioni di perfezionamento) sono competenti per l’iscrizione dei titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati 1–3a dell’ordinanza del 27 giugno 20076 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie. L’iscrizione è completata con informazioni sulla data e sul luogo di rilascio del titolo di perfezionamento. Secondo il capoverso 2 l’organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici iscrive le qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie (LAMal). Le qualifiche corrispondenti sono elencate nell’allegato 2. Infine, secondo il capoverso 3, le organizzazioni di perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel MedReg anche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato. Questa prassi ha dato buona prova e contribuisce a fornire ai pazienti informazioni esaustive sulle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione medica.