Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 10 pagine
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Articolo 6 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 6a. Garantisce che l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) possa iscrivere nel MedReg gli attestati di capacità di «veterinario ufficiale dirigente» e di «veterinario ufficiale» secondo l’articolo 1 lettere b e c dell’ordinanza del 16 novembre 20118 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.
Articolo 7 Cantoni
Nel capoverso 1 è stata ripresa la nuova espressione di «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» introdotta con la LPMed rivista, in sostituzione dell’attuale «esercizio indipendente della professione». La cerchia delle persone soggette ad autorizzazione si estende così alle persone che esercitano una professione medica che lavorano nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, ma che non esercitano a titolo indipendente (catene di farmacie, studi medici associati ecc.). Il capoverso 1 continua a menzionare alla lettera a il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione e alla lettera b la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione. Ciò significa che anche in futuro i Cantoni potranno iscrivere nel MedReg le autorizzazioni in virtù della legislazione cantonale (cfr. cpv. 2). La lettera c, riguardante lo stato dell’autorizzazione, prevede ora due possibilità di scelta: nel primo caso, l’autorizzazione è concessa secondo la LPMed; nel secondo caso, la persona che esercita una professione medica non ha esplicitamente nessuna autorizzazione. Lo stato nessuna autorizzazione figura per tutte le persone esercitanti una professione medica universitaria che, per svariati motivi, non possiedono un’autorizzazione, per esempio perché non ne hanno ancora chiesta una. Per segnalare un’interruzione temporanea o definitiva dell’esercizio della professione, è ora introdotto alla lettera d un campo che indica se la persona esercita una professione medica attivamente o meno (attivo, inattivo). Occorre inoltre precisare la data della modifica dell’attività. In tal modo gli attuali stati dell’autorizzazione pensionamento e dichiarazione di partenza sono sostituiti da un’informazione sull’attività e figurano come informazione supplementare sullo stato dell’autorizzazione. Rimane invariata la disposizione su un eventuale termine di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione (lettera e). Alcuni Cantoni fissano un termine di scadenza per le loro autorizzazioni per verificare periodicamente le condizioni per il rilascio. Secondo la lettera f i Cantoni iscrivono il nome dello studio medico o dell’azienda e i relativi indirizzi, numeri di telefono, numeri di fax e indirizzi elettronici. Secondo la lettera g i Cantoni possono iscrivere se una persona che esercita una professione medica di medicina umana, medicina dentaria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tutte le disposizioni sulla dispensazione diretta di medicamenti secondo il diritto cantonale (lettere h e i) e sulla dispensazione diretta secondo l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 20119 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) (lettere j e k) sono identiche alle attuali disposizioni. Secondo la lettera l la portata dell’autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l’articolo 75 capoverso 1 OCStup continuerà a essere iscritta nel registro delle professioni mediche. Secondo la lettera m possono essere iscritte anche eventuali osservazioni in merito. Eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche oppure gli oneri con la data e l’eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri saranno resi accessibili al pubblico via Internet. La descrizione e il contenuto delle restrizioni o degli oneri invece sono resi accessibili solo su richiesta (lettera n, cfr. anche allegato 1, n. 4.15-4.18). D’ora in poi sarà iscritto nel MedReg anche il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca (lettera o) con la data della decisione e queste informazioni saranno visibili al pubblico. La pubblicazione degli oneri e delle restrizioni nonché del rifiuto e della revoca dell’autorizzazione non è riconducibile alla LPMed rivista, ma sarebbe già stata possibile ora. Come menzionato all’inizio, la pubblicazione di questi dati porta a una migliore trasparenza nei confronti del pubblico.
Secondo il capoverso 2, come succedeva finora, i Cantoni possono iscrivere nel registro anche i dati di cui al capoverso 1 concernenti le persone che esercitano una professione medica soggette ad autorizzazione in virtù della legislazione cantonale. Questa possibilità sarà mantenuta soprattutto