Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 10 pagine
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Le disposizioni dell’articolo 18 capoversi 1 e 2 sono identiche a quelle dell’attuale articolo 18a. Gli emolumenti per l’utilizzo dell’interfaccia standard sono composti da un emolumento unico di al massimo 3000 franchi (cpv. 1 lett. a) e da un emolumento annuo di al massimo 5000 franchi (cpv. 1 lett. b). L’emolumento massimo per le prestazioni di cui alla lettera a deriva da un onere medio stimato per il trattamento e la consulenza nonché da una partecipazione ai costi per il collegamento all’interfaccia standard. Questo emolumento ammonta complessivamente a un massimo di 3000 franchi. L’emolumento massimo per le prestazioni di cui alla lettera b è di 5000 franchi e deriva dall’onere medio calcolato in base alle esperienze attuali di 25 ore annue a 100 franchi per il supporto agli utenti. Questa cifra comprende anche l’onere per il rinnovo del certificato e l’ampliamento delle capacità del server. Risulta così coperta anche una parte dell’onere per i lavori dell’UFSP legati alla garanzia della qualità dei dati iscritti. Il capoverso 2 disciplina l’esenzione dall’obbligo di pagamento degli emolumenti. Vale per gli utenti dell’interfaccia standard secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a, che sono al contempo i fornitori di dati. Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 18a capoverso 3, secondo cui per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200410 sugli emolumenti.
Sezione 5: Disposizioni particolari
L’attuale sezione «Abuso e cambiamento della destinazione» ha ora un nuovo titolo. È abrogato l’attuale articolo 21, secondo cui chi ostacola il funzionamento del MedReg è punito con una multa fino a 10 000 franchi. Questo perché un reato del genere potrebbe essere benissimo punito con gli articoli 143bis o 144bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193711.
Articolo 19 Sicurezza dei dati
Questo articolo è identico all’attuale articolo 20. È stata adeguata solamente la rubrica, che finora era intitolata «Misure tecniche e organizzative». Con questa disposizione si intende assicurare che tutti i servizi che partecipano al MedReg garantiscano la sicurezza dei dati, affinché non vadano persi, né siano manipolati o sottratti da persone non autorizzate.
Sezione 6: Disposizioni finali
Articolo 20 Entrata in vigore
L’articolo disciplina la data dell’entrata in vigore.
Allegati
L’ordinanza sul registro LPMed ha due allegati.
Allegato 1 Diritti e obblighi dei fornitori di dati
La struttura dell’allegato 1 è stata sostanzialmente mantenuta. A differenza dell’allegato 1 attualmente in vigore, con questa revisione sono stati inseriti nell’allegato tutti i dati personali degni di particolare protezione. Pertanto, conformemente agli articoli 3-8, sono stati inseriti tutti i dati, anche nuovi, che devono essere iscritti o comunicati. I dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 7 capoverso 4 sono conservati, come disciplinato finora, in un luogo sicuro esterno al MedReg.
Al numero 1, sotto il titolo «Contenuto e accesso», si è completata la descrizione della lettera A della legenda con l’osservazione che i campi di dati contrassegnati con un * possono essere iscritti o modificati anche dall’UFSP, sebbene tutti questi campi di dati rientrino in linea di principio nell’ambito di competenza della MEBEKO. Questa deroga riguarda in particolare i titolari di diplomi che hanno ottenuto un diploma federale prima del 1984. Queste persone che esercitano una professione medica dovrebbero essere iscritte dall’UFSP al momento dell’allestimento del MedReg. Nella legenda «Fornitori di dati» è stata adeguata la definizione dell’UFSP e la parola «registro» è stata sostituita con «registro delle professioni mediche». L’allegato è articolato in dati personali di base, dati riguardanti i diplomi, dati riguardanti il perfezionamento, dati riguardanti l’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, dati riguardanti i
10 RS 172.041.1
11 RS 311.0