Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 10 pagine
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perché in futuro le autorità cantonali di vigilanza saranno tenute anche a comunicare dati personali degni di particolare protezione che, in virtù della legislazione cantonale, ordinano nei confronti di persone esercitanti una professione medica soggette alla presente legge.
Al capoverso 3 sono disciplinate le iscrizioni concernenti i fornitori di prestazioni che sono autorizzati a esercitare la professione durante un periodo di 90 giorni secondo l’articolo 35 capoversi 1 e 2 della LPMed rivista. Il capoverso 3 lettera d prevede che le autorità cantonali di vigilanza possano comunicare anche dati personali degni di particolare protezione relativi alle persone che esercitano una professione medica. Poiché queste ultime non possiedono alcuna autorizzazione, ma devono soltanto annunciarsi, nel loro caso non è possibile né ritirare l’autorizzazione né applicare restrizioni o oneri. In compenso, nei confronti di queste persone possono essere pronunciate tutte le misure disciplinari previste dall’articolo 43 LPMed.
La comunicazione di dati personali degni di particolare protezione è disciplinata al capoverso 4. Secondo la lettera a, essa comprende l’obbligo di comunicazione per le restrizioni soppresse, con la data della soppressione. La comunicazione avviene automaticamente ed elettronicamente, non appena le autorità cantonali di vigilanza sopprimono nel MedReg le restrizioni e iscrivono la data della soppressione. Secondo la lettera b, comunicano, come finora, i motivi del rifiuto o della revoca dell’autorizzazione. Nelle lettere a e c-g sono elencate tutte le misure disciplinari previste dall’articolo 43 LPMed: avvertimento, ammonimento, multa, divieto temporaneo o definitivo al libero esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Ciascuna comunicazione di misure disciplinari deve contenere anche il motivo e la data della decisione. D’ora in poi, secondo l’articolo 52 capoverso 1 lettera b della LPMed rivista, i Cantoni devono comunicare anche qualsiasi misura disciplinare fondata sul diritto cantonale che ordinano nei confronti di persone che esercitano una professione medica universitaria soggette alla LPMed (cfr. lett. h). Come per le misure disciplinari previste dalla LPMed, anche in questo caso occorre indicare la data e il motivo della decisione. Come in passato, la comunicazione di tutti i dati personali degni di particolare protezione avviene tramite un modulo. Solo le comunicazioni relative alle restrizioni soppresse secondo il capoverso 4 lettera a avvengono automaticamente per via elettronica quando le autorità cantonali di vigilanza iscrivono nel MedReg la loro soppressione.
Il capoverso 5 prevede che le autorità cantonali di vigilanza comunichino all’UFSP senza indugio la data del decesso di una persona che esercita una professione medica universitaria e che l’UFSP effettui la relativa iscrizione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c). Questa prassi esiste già oggi, anche se finora era sancita solo come obbligo d’iscrizione da parte dell’UFSP. Inutile precisare che i Cantoni possono comunicare solo i decessi di cui sono a conoscenza.
Articolo 8 Ufficio federale di statistica
Il contenuto di questa disposizione corrisponde a quello dell’attuale articolo 7a. L’Ufficio federale di statistica (UST) continuerà a iscrivere nel MedReg il numero d’identificazione delle imprese (IDI). È stata apportata una modifica linguistica: il verbo «riporta» è sostituito da «iscrive».
Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati
La sezione attualmente intitolata «Diritti e obblighi dei fornitori di dati e degli utenti dell'interfaccia standard» è stata rinominata. Dal nuovo titolo risulta chiaro che la sezione 3 contiene anche disposizioni concernenti la qualità, la comunicazione, l’utilizzazione e la modifica dei dati.
Articolo 9 Qualità dei dati
Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 9. È stata modificata la rubrica dell’articolo, che esprime il punto fondamentale di queste disposizioni, ovvero la qualità dei dati. Secondo il capoverso 1 i fornitori di dati provvedono affinché il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti. Secondo il capoverso 2 i fornitori di dati devono provvedere affinché siano iscritti nel registro delle professsioni mediche o comunicati al servizio competente soltanto dati esatti e completi.