Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 10 pagine
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Articolo 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico
Secondo il capoverso 1 i dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta. Il capoverso 2 rinvia all’allegato 1, in cui sono contrassegnati come tali i dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta. Le disposizioni di questo articolo sono materialmente identiche a quelle dell’attuale articolo 13.
Articolo 11 Accesso tramite un’interfaccia standard
Finora le disposizioni di questo articolo erano disciplinate nell’articolo 13a. Secondo il capoverso 1 lettera a i fornitori di dati di cui agli articoli 3-8 della presente ordinanza ottengono l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite l’interfaccia standard. Il capoverso 1 lettera b prevede che l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard possa essere concesso solo qualora i richiedenti siano incaricati di adempiere compiti legali oppure possano dimostrare di avere un compito d’interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni mediche. Pertanto, rispetto alla versione vigente, si rinvia esplicitamente agli scopi del registro delle professioni mediche previsti dalla LPMed (cfr. art. 51 cpv. 2 LPMed rivista). I richiedenti devono dunque dimostrare di avere un compito d’interesse pubblico, che persegua almeno uno dei seguenti scopi: informare i pazienti, tutelare i pazienti, garantire la qualità, fornire dati statistici, allestire una demografia medica o informare i servizi esteri.
L’adeguamento dei capoversi 2 e 3 tiene conto del fatto che l’interfaccia standard programmata consente solo una distinzione a seconda della professione (medici, medici-dentisti ecc.). L’adeguamento individuale dell’interfaccia standard alle condizioni dei singoli richiedenti avrebbe provocato un onere molto elevato in termini di personale e di finanze. La nozione di interfaccia standard implica necessariamente una soluzione standard: con la possibilità di scegliere la professione si è raggiunto un compromesso adeguato che considera in pari misura il principio della proporzionalità e quello dell’economicità.
Articolo 12 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca
Questo articolo prevede ora di consentire non solo all’UST ma anche a richiedenti pubblici e privati di ottenere dati a scopi di ricerca, una volta e gratuitamente. Per essi non è preso in considerazione un accesso tramite l’interfaccia standard secondo l’articolo 11. Il capoverso 1 lettera a prevede che ogni anno l’UST ottenga a scopi statistici i dati accessibili al pubblico. La lettera b consente ai servizi pubblici e privati di ottenere i dati accessibili al pubblico in forma anonimizzata per progetti di ricerca. Il richiedente deve dimostrare che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e che i dati del MedReg sono effettivamente necessari per la sua attuazione. Secondo il capoverso 2 i servizi pubblici e privati possono accedere ai dati solo su richiesta scritta.
Articolo 13 Comunicazione alle autorità competenti di dati personali degni di particolare protezione
Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e per la vigilanza possono chiedere elettronicamente all’UFSP all’interno del registro delle professioni mediche informazioni su dati personali degni di particolare protezione (cpv. 1). Ora, conformemente all’articolo 53 capoverso 2bis della LPMed rivista, il capoverso 2 riprende la disposizione secondo cui le autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso possono chiedere all’UFSP, in forma cartacea o per e-mail, informazioni sulle restrizioni abolite nonché sui divieti temporanei di esercizio della professione provvisti della menzione «cancellato». L’UFSP comunica alle autorità competenti i dati personali degni di particolare protezione mediante un collegamento securizzato (cpv. 3). Per collegamento securizzato si intende in particolare l’invio di una lettera raccomandata.
Articolo 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata che esercita una professione medica
L’articolo 14 coincide in ampia misura con l’attuale articolo 12. Le disposizioni consentono alle persone che esercitano una professione medica di chiedere all’UFSP, adesso anche in forma cartacea e per e-mail, o come finora per via elettronica, informazioni su iscrizioni di dati personali degni di particolare protezione che le riguardano (cpv. 1). Se chiedono informazioni per via elettronica, necessitano di un