Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 10 pagine

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nome utente e di una password. Questi dati di accesso devono essere chiesti all’UFSP (cpv. 2), che comunica alla persona interessata i dati mediante un collegamento securizzato (cpv. 3). I dati personali degni di particolare protezione sono inviati con lettera raccomandata.

Articolo 15 Modifica dei dati

Il contenuto delle disposizioni corrisponde a quello dell’attuale articolo 14. I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che iscrivono nel MedReg in virtù degli articoli 3-8 (cpv. 1). Quando ricevono domande di modifica formulate da terzi su dati di loro competenza, per esempio per telefono o e-mail, sono responsabili di effettuare solo le modifiche la cui correttezza è stata verificata (cpv. 2). L’applicazione informatica MedReg continua a essere predisposta in modo che le modifiche siano registrate automaticamente in background (cpv. 3).

Articolo 16 Domanda di rettifica da parte delle persone interessate che esercitano una professione medica

Le disposizioni di questo articolo sono materialmente identiche a quelle dell’attuale articolo 15. Consentono alle persone che esercitano una professione medica iscritte nel MedReg di far rettificare, se necessario, i dati che le riguardano (cpv. 1). La possibilità di rettificare i dati anche in forma scritta, per esempio per e-mail, tiene conto della prassi attuale. Spesso le persone che esercitano una professione medica comunicano, telefonicamente o per e-mail, per esempio un cambiamento del cognome. In questo caso l’UFSP chiede un documento ufficiale, come per esempio la copia del libretto di famiglia che è trasmessa alla MEBEKO competente per i cambiamenti di cognome. Nel caso in cui si rettifichino dati che non sono di competenza dell’UFSP o della MEBEKO, il servizio che tiene il registro fa in modo che le richieste di rettifica siano inoltrate ai servizi competenti. Continua a essere possibile rettificare i dati per via elettronica. A tal fine le persone che esercitano una professione medica necessitano di un nome utente e di una password, che possono chiedere all’UFSP (cpv. 2). In questo caso le richieste di rettifica sono trasmesse automaticamente ai servizi competenti.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

La sezione 4 «Disposizioni particolari» ha ora un nuovo titolo e contiene esclusivamente disposizioni su costi ed emolumenti.

Articolo 17 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

I capoversi 1 e 2 corrispondono integralmente alle disposizioni finora contenute nell’articolo 18. L’UFSP finanzia la programmazione, la gestione come pure l’ulteriore sviluppo del MedReg (cpv. 1). Sostiene i costi non coperti da emolumenti (cpv. 2). Il contenuto della disposizione del capoverso 3 è identico a quello dell’attuale articolo 18 capoverso 3, anche se la nozione di «interfaccia standard» utilizzata finora erroneamente è stata sostituita dalla nozione più adeguata di «interfaccia tecnica». L’interfaccia standard di cui si parla nel capoverso 3 non è la stessa menzionata nell’articolo 11, che consente esclusivamente di ottenere dati accessibili al pubblico (get-service). L’interfaccia tecnica invece è necessaria per iscrivere i dati nel MedReg. Secondo il capoverso 3 i fornitori di dati di cui agli articoli 3-8 devono sostenere tutti i costi per gli adeguamenti dell’interfaccia che servono all’iscrizione dei dati. Concretamente ciò significa che gli adeguamenti dell’interfaccia resi necessari per i Cantoni dalla revisione totale dell’ordinanza sul registro LPMed, sono a loro carico. Per esempio, d’ora in poi i Cantoni devono iscrivere nel MedReg il rifiuto o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. In questo caso l’UFSP sosterrà i costi per la programmazione degli altri campi di dati necessari. Le autorità cantonali di vigilanza devono adeguare coerentemente la loro interfaccia nel MedReg, in modo tale da poter iscrivere le informazioni necessarie. Il capoverso 4 disciplina la ripartizione dei costi per gli adeguamenti all’interfaccia standard. In questo caso valgono le stesse regole previste per la ripartizione dei costi al capoverso 3: l’UFSP sostiene i costi per gli adeguamenti resi necessari a seguito della modifica di disposizioni legali o per motivi tecnici. I corrispondenti adeguamenti necessari per gli utenti dell’interfaccia standard sono a carico di questi ultimi.

Articolo 18 Emolumenti