Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
fornitori di prestazioni che sono autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni nonché dati personali degni di particolare protezione. In questo modo esso si differenzia dall’attuale allegato, in cui i dati riguardanti l’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione non erano separati da quelli dei fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni. L’allegato 1 elenca ora in maniera esaustiva tutti i dati da registrare o da comunicare per ciascuna categoria di dati.
Allegato 2 Qualifiche di perfezionamento di diritto privato secondo l’ordinanza sulle prestazioni (OPre)
Nell’allegato 2 continuano a figurare tutte le qualifiche di perfezionamento di diritto privato che secondo l’ordinanza sulle prestazioni sono necessarie per fatturare le corrispondenti prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
5. Ripercussioni sul personale efinanziarie per la Confederazione
Gli oneri in termini finanziari e di personale per i necessari adeguamenti del MedReg saranno compensati nell’ambito del budget della Sezione registro delle professioni sanitarie. Non saranno richieste ulteriori risorse in termini di personale o di informatica.
6. Ripercussioni sul personale e finanziarie per i Cantoni
Già attualmente i Cantoni esercitano la vigilanza nei confronti delle persone che esercitano una professione medica e rilasciano le autorizzazioni all’esercizio della professione secondo la LPMed e il diritto cantonale. Sebbene nella LPMed rivista sia stata ampliata la cerchia di persone che esercitano una professione medica soggette all’obbligo di autorizzazione, in linea di massima i Cantoni non avranno oneri aggiuntivi per iscrivere queste autorizzazioni nel MedReg. Già ora, su base volontaria, hanno iscritto nel MedReg tutte le autorizzazioni all’esercizio della professione anche secondo il diritto cantonale. Un minore onere supplementare deriva dall’obbligo di notifica di misure disciplinari adottate in virtù del diritto cantonale (art. 52 cpv. 1 lett. b della LPMed rivista). A fronte di questo onere supplementare vi è un significativo valore aggiunto sotto forma di maggiore trasparenza e sicurezza dei pazienti.
In compenso i Cantoni devono adeguare le loro interfacce nel MedReg alle modifiche che sono apportate con la presente revisione dell’ordinanza sul registro LPMed. Gli oneri per gli adeguamenti dipendono dal tipo di iscrizione scelta: alcuni Cantoni iscrivono i dati nel MedReg direttamente tramite un’interfaccia web. Questi Cantoni non dovranno sostenere costi aggiuntivi per gli adeguamenti tecnici. I Cantoni che iscrivono i loro dati tramite un’interfaccia web che collega la loro banca dati con il MedReg dovranno sostenere i costi per gli adeguamenti tecnici del loro servizio web. Questi costi non possono essere stimati con precisione.
7. Ripercussioni sul personale e finanziarie per le organizzazioni di perfezionamento
Le organizzazioni di perfezionamento non incorrono in costi aggiuntivi dovuti alla revisione dell’ordinanza sul registro LPMed.
8. Ripercussioni sul personale e finanziarie per l’economia
Siccome in futuro tutti i datori di lavoro dovranno provvedere affinché tutti i loro collaboratori esercitanti una professione medica siano iscritti nel MedReg, per loro sussiste un certo onere in termini di controllo. Infatti, per un periodo transitorio di due anni, dovranno sollecitare a provvedervi coloro che devono ancora registrarsi. Al contempo, dalla registrazione delle persone che esercitano una professione medica universitaria secondo l’articolo 33a della LPMed rivista deriva un vantaggio economico: alla registrazione di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria si accompagna la verifica da parte della MEBEKO di tutti i diplomi degli Stati terzi delle persone esercitanti una professione medica universitaria. Inoltre si devono riconoscere i diplomi di tutte le persone esercitanti una professione medica in Svizzera provenienti da Stati UE/AELS che finora non avevano ancora ottenuto il riconoscimento. Questo aumenta la sicurezza dei pazienti e semplifica al datore di lavoro la verifica dei requisiti tecnici per l’esercizio della professione. Risultano migliorati