Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 18 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

• Registri riconosciuti (art. 6)

SSV auspica una modifica e un’integrazione dell’articolo 6, di modo che l’ordinanza disciplini anche i diritti previsti nel caso dei registri riconosciuti, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei dati e la tenuta di nuove caratteristiche. CATEF rimanda al rapporto esplicativo, sulla base del quale mette in guardia da spese troppo elevate per una pratica che, tra l’altro, ritiene in parte inutile e contro gli interessi dei proprietari.

• Oggetti e informazioni presenti nel registro (art. 7, 8)

SIA propone di annotare anche il consumo energetico annuo nel REA, che potrebbe diventare così uno strumento per il monitoraggio della Strategia energetica 2050. A tale proposito, accenna al progetto CANAL-e (Cadastre National des Livraisons énergétiques) dell’Energy Center dell’EPFL, che si propone di creare una banca dati nazionale di tutti i consumi energetici degli edifici e che rappresenterebbe quindi una fonte importante nell’ottica di una valutazione della qualità dei dati energetici del REA. Swissgrid auspica che, sulla base dell’articolo 7 capoverso 3, si possano escludere dall’obbligo di registrazione le infrastrutture critiche della rete di trasporto e, in particolare, gli edifici e le sottostazioni con le loro installazioni tecniche. È infatti del parere che la pubblicazione di simili dati sia contraria al principio della tutela delle infrastrutture critiche. CP e USPI ritengono che, oltre a non essere necessaria, l’elaborazione di un nuovo catalogo delle caratteristiche e di direttive per la definizione degli edifici sarebbe fonte di incertezza giuridica e chiedono quindi che sia l’ordinanza stessa a definire con sufficiente precisione le informazioni che devono essere registrate. Sostengono inoltre che sia illegittimo incaricare l’UST di elaborare tali direttive. Auspicano poi, insieme a CATEF, che nel REA non vengano registrati né i progetti di costruzione né gli edifici ad uso non abitativo. Temono infatti che il settore pubblico possa utilizzare queste informazioni per scopi politici, il che, oltre a non essere accettabile, andrebbe ben oltre le competenze di delega previste dalla LASec. APF si dichiara invece favorevole alla registrazione dei progetti di costruzione, ma propone di non indicare le spese previste e di registrare i dati soltanto dopo il rilascio del permesso di costruzione. Sempre a proposito dei progetti di costruzione, SSV chiede che sia obbligatorio registrare gli identificatori delle abitazioni a partire dal rilascio del permesso di costruzione. È però del parere che, per evitare doppioni in fase di acquisizione dei dati, altre caratteristiche (p. es. numero di piani, numero di stanze e superficie abitabile) debbano continuare a essere registrate a lavori ultimati. Aggiunge poi che deve essere introdotto il numero del dossier di costruzione della direzione locale dei lavori come ulteriore caratteristica, che l’«identificatore dell’entrata dell’edificio dell’UST (EDID)» di cui all’articolo 8 capoverso 2 deve essere inserito nell’elenco riportato all’allegato 1 e che, da questo stesso elenco, deve essere eliminato il «referente per l’edificio». Wohnen Schweiz propone di aggiungere anche il tipo di proprietario all’elenco delle informazioni da registrare di cui all’articolo 8 capoverso 3. Si raccomanda inoltre che, in fase di elaborazione del catalogo delle caratteristiche, vengano identificati in modo univoco tutti i proprietari appartenenti al settore d’utilità pubblica. Solo in questo modo sarà possibile disporre nuovamente di dati attendibili e utilizzabili per scopi statistici riguardanti gli enti dediti alla costruzione di abitazioni a scopi d’utilità pubblica (art. 108 Cost.).

• Fonti (art. 9)

Sulla base dell’articolo 9 capoverso 2 lettera e, AGV prevede che potrà essere obbligata a fornire dati già in suo possesso ma non a rilevarne di nuovi da mettere poi a disposizione del REA.

• Aggiornamento del registro (art. 10)

SVIT chiede che l’attuazione e il monitoraggio dell’articolo 10 avvengano con estrema meticolosità, dal momento che è fondamentale per l’economia poter contare su un aggiornamento costante dei dati del REA. IGS giudica molto ambiziosi i termini previsti per