Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 18 pagine
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sia troppo ambiziosa e che si spinga infatti ben al di là del suo stesso obiettivo, ovvero quello di soddisfare i requisiti della legge sulle abitazioni secondarie (LASec).
Le riserve principali dei Cantoni riguardano la terminologia non sempre uniforme, definizioni poco chiare, il nuovo servizio cantonale di coordinamento, la mancata remunerazione degli oneri supplementari per Cantoni e Comuni nonché l’eccessiva brevità del periodo transitorio per la registrazione degli edifici ad uso non abitativo.
Nel dettaglio
• Estensione a tutti gli edifici (art. 2 lett. b e art. 7 cpv. 1 lett. b)
AG, AR, BS, GR, NE, NW, SG, SH, SZ, ZG e ZH si pronunciano a favore dell’estensione del registro agli edifici ad uso non abitativo, perché permette di disporre di un quadro completo del parco immobiliare svizzero. Nel caso di tutti gli altri Cantoni l’accettazione è implicita. In particolare, NE fa espressa menzione della grande utilità di un registro dell’intero parco immobiliare svizzero e del consolidamento di numerose rilevazioni statistiche che ne conseguirà. È soltanto SO a chiedere che venga valutato nuovamente l’apporto concreto di una simile estensione del REA al di fuori dell’ambito statistico e che ne venga eventualmente ridotta la portata, in ragione soprattutto dell’ingente e non trascurabile onere che ne deriverebbe. Anche VS teme che l’estensione del REA agli edifici ad uso non abitativo comporti un onere supplementare considerevole e chiede pertanto che vi si registrino esclusivamente gli edifici che già figurano nella misurazione ufficiale.
• Definizioni e terminologia (art. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
Pur essendo sostanzialmente d’accordo con le definizioni proposte, l’Ufficio del catasto e della geomatica del Cantone di Friburgo ritiene in parte fuorviante come vengono definiti i progetti di costruzione all’articolo 7: un progetto di costruzione che ha già ottenuto il permesso di costruzione è da considerarsi ancora un «progetto» o si può già parlare in questo caso di «edificio»? L’Ufficio osserva inoltre che le informazioni relative al progetto di costruzione dovrebbero corrispondere a quelle relative all’edificio e lamenta, in particolare, la mancanza dell’indirizzo e del punto di riferimento geolocalizzato dell’edificio nel caso dei progetti. ZH, SZ e TI ritengono troppo vaga la definizione di «edificio» e chiedono che venga precisata o corredata di un elenco di esempi. Per TI è di primaria importanza poter quantificare il numero di edifici per cui si renderà necessaria una registrazione a posteriori. GL porta l’attenzione sul fatto che la misurazione ufficiale fornisca una definizione differente di «edificio», ragion per cui ritiene fondamentale che vengano elaborate direttive volte all’armonizzazione delle definizioni. ZH osserva inoltre che la scelta di utilizzare, nella versione tedesca dell’ordinanza, formulazioni diverse all’articolo 5 capoverso 2 («regelmässig aktualisiert») e all’articolo 10 capoverso 1 («laufende Nachführung») sia fonte di confusione per i servizi competenti e chiede pertanto che la terminologia venga uniformata. Ritenendo poco chiaro cosa si intenda con «altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione», GR auspica che venga fornita, almeno nelle spiegazioni, una formulazione più precisa. NW e OW riscontrano una discrepanza tra i termini «fondo» e «immobile» e chiedono se non sia necessario uniformare l’uso che ne viene fatto nell’ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) e nell’ordinanza sul registro fondiario. BL propone di precisare anche a livello di ordinanza, e quindi non solo nel catalogo delle caratteristiche, espressioni inconsuete come «struttura dell’edificio», «installazioni tecniche principali dell’edificio» e «struttura dell’abitazione» (art. 8) nonché «aziende industriali» (art. 9). ZG si chiede a quale «immobile» ci si riferisca all’articolo 8 capoverso 1 lettera c con l’espressione «riferimento dell’immobile»: dal momento che, nella pratica, i singoli riferimenti vengono rinumerati in seguito a cambiamenti dei confini dei terreni di cui non si tiene sempre traccia nel registro fondiario o nel REA, sarebbe auspicabile che venisse utilizzato di volta in volta il giusto riferimento e che si intervenisse quindi per una maggiore regolamentazione in tal senso.