Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 18 pagine

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maggiore per i Cantoni, ai quali vengono trasferite competenze attribuite fino ad oggi alla Confederazione, e propone che almeno i compensi per la tenuta di un registro riconosciuto continuino ad attestarsi sui livelli sinora previsti. BL chiede di modificare l’articolo 6 capoverso 1 lettera a di modo che non si renda necessario introdurre una disposizione legale apposita per i registri riconosciuti, ma sia sufficiente una base giuridica cantonale o comunale. Auspica inoltre che i contributi federali non vengano ridotti e, se del caso, che il REA continui a essere limitato ai soli edifici ad uso abitativo. Chiede infine lo stralcio definitivo delle misure disciplinari di cui all’articolo 6 capoverso 3. TI non accetta la riduzione dei contributi federali previsti per i registri riconosciuti.

• Informazioni registrate nel REA (art. 7, 8)

Per ragioni di trasparenza e certezza del diritto, SO propone di introdurre un elenco delle singole caratteristiche nell’ordinanza stessa e di riportare nel catalogo delle caratteristiche i soli requisiti tecnici. SZ chiede che l’ordinanza indichi con precisione il momento a partire dal quale i progetti devono essere registrati nel REA, in particolare qualora vi siano obiezioni contro permessi di costruzione già rilasciati. Pretende inoltre che vengano registrati soltanto gli edifici per cui vige l’obbligo di un permesso di costruzione. VD è del parere che registrare gli indirizzi degli edifici non abitati comporterebbe spese elevate per i Comuni e i Cantoni senza generare, però, un controvalore equivalente, ragion per cui tale pratica dovrebbe rimanere facoltativa. SH osserva che, confrontando le informazioni contenute nel REA in virtù della nuova regolamentazione (art. 8) con i dati della misurazione ufficiale e degli elenchi ufficiali delle strade e degli indirizzi degli edifici, la revisione determina ulteriori doppioni in materia di registrazione. Auspica pertanto che venga definito il proprietario di ogni singola informazione e che gli attori coinvolti, collegando le rispettive banche dati per mezzo di servizi e identificatori univoci (EGID, EDID, EPROID), mettano a disposizione gli uni degli altri le informazioni necessarie. GR chiede che l’indicazione di una caratteristica come l’«appartenenza a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomunali» sia resa facoltativa. BL e TI si oppongono allo stralcio dell’«anno della ristrutturazione» dall’elenco delle caratteristiche degli edifici. I due Cantoni sostengono infatti che, per poter risalire all’anno della ristrutturazione sulla base dei progetti di costruzione realizzati, sia necessario continuare a riportare questo dato all’interno dell’elenco. TI sottolinea che l’indicazione dell’anno della ristrutturazione è importante per tutti i progetti di valutazione e per la pianificazione energetica. BL chiede inoltre che l’indicazione di caratteristiche come l’«appartenenza a zone statistiche» (art. 8 cpv. 2 lett. o), il «riferimento dell’immobile in abitazioni con proprietà per piani» (art. 8 cpv. 3 lett. c) e il «tipo di utilizzo dell’abitazione» (art. 8 cpv. 3 lett. i) sia resa facoltativa. SG auspica che venga abbandonata l’idea di registrare nel REA le limitazioni d’uso in quanto previsto dall’ordinanza sulle abitazioni secondarie (OASec).

• Momento di registrazione di progetti di costruzione (art. 7) e aggiornamento costante (art. 10)

ZH chiede che l’obbligo di registrazione sorga al momento dell’inizio dei lavori e non al momento del rilascio del permesso di costruzione, dal momento che, soprattutto le grandi città, comunicano i propri progetti di costruzione una volta ultimate le abitazioni. Specialmente per evitare doppioni in fase di acquisizione dei dati, BS propone che la registrazione nel REA delle caratteristiche delle abitazioni, con la sola eccezione degli identificatori, avvenga alla fine dei lavori e non al momento del rilascio del permesso di costruzione. SZ osserva che l’obbligo di aggiornare trimestralmente tutte le informazioni inerenti ai progetti per cui vige l’obbligo di un permesso di costruzione può essere accompagnato, nella pratica, da problemi di attuazione, dal momento che, all’interno del Cantone, il collaudo deve avvenire entro 6 mesi a partire dalla fine dei lavori. BE chiede che l’UST incoraggi i Comuni ad aggiornare regolarmente i registri, e in particolare gli identificatori, servendosi dell’apposito webtool già disponibile online. Il Cantone ritiene infatti che, a causa delle lunghe tempistiche previste all’articolo 10 per