Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 18 pagine

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«installazioni tecniche dell’edificio», l’«appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali» e il «tipo di utilizzo dell’abitazione» vengano inserite nel livello di autorizzazione A e sostiene che, per quanto compatibile con la legge federale sulla protezione dei dati (LPD), la totalità delle caratteristiche dovrebbe essere resa accessibile a una cerchia più ampia di utenti. HEV osserva quanto sia importante per i proprietari che dai dati pubblicati nel REA non trapeli alcuna informazione personale o su singoli edifici (ipoteca, valore dell’edificio, ecc.), ragion per cui ritiene che i dati del livello di autorizzazione B non debbano essere messi a disposizione dei privati.

• Scopi di utilizzo (art. 14, 16 e 17)

CP, USPI e CATEF ricordano che, in virtù del diritto vigente, l’UST può utilizzare i dati del REA soltanto per analisi statistiche inerenti al settore delle costruzioni e delle abitazioni e sono pertanto del parere che debba essere mantenuta la formulazione dell’articolo 10 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza attualmente in vigore. Sostengono inoltre che l’accesso ai dati debba essere consentito soltanto ai servizi statistici (p. es. per lavori dalle finalità statistiche e di ricerca) e amministrativi (p. es. per l’esecuzione di compiti legali) del settore delle abitazioni. SVIT giudica troppo severo il divieto relativo all’utilizzo dei dati del REA per scopi commerciali e ritiene che i fornitori di dati relativi al settore immobiliare debbano avere la possibilità di analizzare i dati del REA, aggregarli, confrontarli con i propri e commercializzare poi i risultati di questo lavoro.

• Protezione dei dati in generale

AGV propone di verificare l’adeguatezza della presente revisione dal punto di vista della protezione dei dati, dal momento che le informazioni pubblicate nel REA potrebbero permettere a una persona esperta di uno specifico sito di identificare i proprietari o i locatari degli edifici.

• Termine per l’attuazione (art. 22)

SSV ritiene che il termine previsto debba essere prorogato fino alla fine del 2021.

• ONGeo

IGS chiede che venga riformulato l’articolo 25 capoverso 2 e sostiene che, nel caso dei siti provvisti di denominazione, l’onere amministrativo (modifica dell’indirizzo, certificati nuovi, ecc.) non sarebbe per nulla proporzionato ai benefici che ne conseguirebbero. Secondo CCGEO l’elenco stradale e l’elenco degli indirizzi degli edifici non dovrebbero essere definiti «ufficiali», dal momento che una simile definizione potrebbe far pensare che contengano norme di diritto, quando invece i dati registrati a livello comunale o cantonale fanno parte della misurazione pubblica. SSV si unisce alle richieste della Confederazione, che auspica di poter tenere un elenco completo e aggiornato delle strade e degli indirizzi degli edifici. È però anche del parere che, alla luce delle competenze dei Cantoni e dei Comuni in questo ambito, gli elenchi non possano godere di carattere ufficiale.

5 Sintesi

Nonostante richieste talvolta opposte, come nel caso dei livelli di autorizzazione d’accesso per le informazioni relative alle abitazioni, è stato possibile tener conto della maggior parte delle obiezioni e raggiungere un compromesso che si auspica possa mettere d’accordo il maggior numero di partecipanti. Come richiesto dai rappresentanti dell’economia per ragioni inerenti alla protezione dei dati, per l’accesso alle informazioni relative alle abitazioni valgono quindi