Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 18 pagine
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SO ritiene inadeguato pubblicare su Internet caratteristiche come «anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell’edificio, dimensioni dell’edificio, anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell’abitazione, dimensioni dell’abitazione», dal momento che potrebbero fornire indizi sulla situazione economica dell’interessato e rappresentare così un’ingerenza nei diritti della personalità. L’Ufficio del catasto e della geomatica del Cantone di Friburgo è del parere che le informazioni relative ai progetti di costruzione autorizzati non dovrebbero più figurare nel livello di autorizzazione all’accesso B. ZH è favorevole all’accesso agevolato ai dati tramite Internet, misura in linea con la strategia di Open Governement Data della Confederazione. Ritiene pertanto che i dati contenuti nel livello di autorizzazione all’accesso A debbano essere classificati come dati accessibili pubblicamente senza limitazioni di utilizzo e che, di conseguenza, debba essere messo a disposizione un servizio di scaricamento completo e gratuito di tali dati. I servizi statistici, invece, devono poter avere accesso diretto a tutti i dati inerenti al rispettivo campo di interesse. AG accoglie con favore l’accesso agevolato ai dati e la possibilità per i servizi amministrativi di utilizzare i registri. Anche SH si pronuncia a favore di un accesso agevolato e gratuito. Dello stesso parere anche NE, che saluta la possibilità prevista dall’ordinanza di accedere ai dati contenuti nel REA tanto per scopi statistici quanto per scopi amministrativi. AR si dice favorevole a ogni misura volta a facilitare l’accesso ai dati non particolarmente sensibili, ma lamenta la mancanza, nel testo dell’ordinanza, di una disposizione specifica per un accesso quanto più semplice e aperto. Al contrario, GE si oppone all’eventualità di poter accedere su Internet a tutti i dati del livello di autorizzazione all’accesso A inerenti alle abitazioni. Anche BL e BS chiedono che, per ragioni di protezione dei dati, vengano applicate limitazioni specifiche in caso di accesso a tali informazioni. GL saluta il processo di semplificazione previsto per la messa a disposizione dei dati e auspica che i dati di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI) con ID 9, 196 e 197, contrassegnati come pubblicamente accessibili e che devono quindi disporre di un servizio di scaricamento, possano essere scaricati e resi immediatamente utilizzabili senza la necessità di presentare una domanda formale. BL, pur sostenendo con convinzione le misure volte a facilitare l’accesso al REA per scopi amministrativi, ritiene che gli articoli 15 e 16 siano formulati in modo troppo vago e propone quindi di rinunciare alla differenza tra «elaborazioni individuali» ed «elaborazioni collettive». In caso contrario, ritiene che debba essere fornita una definizione dei termini «accedere [...] in linea» e «trasmettere a pacchetti». BL sostiene inoltre che l’espressione «utilizzo a fini commerciali» sia poco chiara e che si debba eliminare un simile divieto. ZG chiede che, all’interno dell’allegato 1, i dati che possono essere messi a disposizione dalle assicurazioni immobiliari cantonali compaiano soltanto nel livello di autorizzazione all’accesso B.
• Termini (art. 10 e 22)
GE, GR, SZ, e UR ritengono che il termine previsto per la registrazione degli edifici ad uso non abitativo sia troppo breve e chiedono che venga adeguato alle esigenze pratiche. GE auspica inoltre che il termine per l’aggiornamento dei dati (art. 10 cpv. 1) venga prorogato fino a 40 giorni. GL e TI osservano che, al momento, è difficile stimare l’onere che incomberà ai Comuni per la rilevazione dei dati e prevedere un termine entro il quale sarà possibile completare questa procedura. Per quanto riguarda l’articolo 10 capoverso 1, BL è del parere che non ci saranno cambiamenti dal punto di vista delle pratiche attualmente in vigore, dal momento che un accorciamento dei termini andrebbe fortemente a discapito della qualità. Ritiene inoltre che non sia possibile né auspicabile fornire dati consolidati con cadenza mensile (art. 10 cpv. 2). ZG chiede di adeguare i termini di cui all’articolo 10 (aggiornamento costante) a quelli previsti nell’OASec (annualmente con giorno di riferimento 31 dicembre).
• Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo; art. 25 cpv. 2, 26b e 26c)
SO propone che l’articolo 25 capoverso 2 venga riformulato e che l’utilizzo della dicitura «siti provvisti di denominazione» sia reso compatibile con quanto indicato nella raccomandazione di swisstopo «Indirizzi degli edifici e ortografia dei nomi delle strade - versione 1.6». Inoltre,