Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
• Compiti dell’UST (art. 3)
GR chiede che i Cantoni collaborino all’elaborazione delle direttive (art. 3 cpv. 4), dal momento che per la definizione di «edificio» devono essere coinvolte le autorità cantonali competenti per questioni finanziarie e riguardanti il diritto di proprietà degli oggetti (uffici di stima, assicurazioni immobiliari, amministrazioni delle contribuzioni, uffici del registro fondiario). LU è decisamente favorevole all’elaborazione delle direttive, ma auspica che si disciplinino in modo chiaro il calendario e le competenze.
• Servizio cantonale di coordinamento (art. 5)
Alla luce dell’attuale e futura situazione economica del Cantone, SO si pronuncia contro l’istituzione di un servizio cantonale di coordinamento, sostenendo che simili compiti debbano rimanere di competenza federale. Pur riconoscendo l’importanza del principio di sussidiarietà, BE si oppone all’istituzione obbligatoria di un servizio cantonale di coordinamento; teme, infatti, che la mancanza di una descrizione soddisfacente dell’ambito di attività possa far sì che alcune competenze vengano trasferite in modo arbitrario dall’UST al servizio cantonale di coordinamento. BE mette inoltre in dubbio l’effettiva necessità di un simile servizio, dal momento che la collaborazione dell’UST con i Comuni e lo stesso Cantone non ha mai dato luogo a difficoltà di alcun genere. SG, invece, è del parere che il principio di sussidiarietà (la Confederazione delega ai Cantoni, che possono trasferire a loro volta ai Comuni la competenza in materia di attuazione) debba trovare maggiore applicazione anche nel diritto statistico e considera l’istituzione di un servizio cantonale di coordinamento un importante passo per rimediare alle carenze qualitative tuttora esistenti in questo ambito; ritiene, tuttavia, che i compiti di tale servizio debbano essere illustrati in maniera più precisa in un progetto di ordinanza. LU e NW si pronunciano espressamente a favore dell’istituzione di un servizio cantonale di coordinamento, ma auspicano che l’articolo 5 capoverso 2 preveda la stipula di un accordo di organizzazione tra l’UST e questi servizi. Anche ZG chiede che, all’articolo 5, i compiti dei Cantoni vengano formulati in modo più concreto e che venga fatta menzione della stipula di un accordo di organizzazione. Nessuna obiezione da TI per quanto riguarda l’istituzione di un servizio cantonale di coordinamento. Di fronte al coinvolgimento di più attori nella rilevazione e nell’amministrazione dei dati, SH ritiene fondamentale che il coordinamento tra i Comuni, i servizi federali interessati, la misurazione ufficiale e i Cantoni sia efficace e disciplinato nei dettagli e lamenta che la nuova ordinanza dedichi troppo poco spazio a quest’aspetto. OW chiede che, nel definire tale servizio di coordinamento, si tenga conto del fatto che i Cantoni più piccoli non dispongono delle stesse strutture e capacità dei Cantoni più grandi, che possono vantare, ad esempio, un proprio ufficio di statistica. Pur comprendendone l’importanza, anche GL osserva che l’istituzione di un simile servizio rappresenterebbe un ulteriore onere amministrativo per il piccolo Cantone. SG, dal canto suo, solleva la questione del contributo finanziario (art. 6) e sostiene che non debba essere regolamentato soltanto per i registri riconosciuti, ma, in generale, per i servizi cantonali di coordinamento.
• Registri riconosciuti (art. 6)
SO è sostanzialmente d’accordo con la tenuta di un registro riconosciuto, che vede come un vero e proprio valore aggiunto. È inoltre favorevole all’eventualità che venga ricompensata una parte degli oneri, per quanto, stando ai suoi calcoli, il compenso coprirebbe soltanto un quarto delle spese sostenute. Chiede, quindi, che l’ordinanza venga modificata in questo punto, di modo che sia possibile coprire le spese almeno per metà. ZH auspica che la possibilità di assumere la funzione di supporto dei servizi competenti per la registrazione dei dati non dispensi un Cantone dall’obbligo di aggiornare i propri. BE e TI portano l’attenzione sul considerevole aumento delle esigenze quantitative minime fissate nell’ordinanza per i registri riconosciuti e chiedono che, una volta resi noti i motivi di un simile aumento, queste vengano eventualmente adeguate. BS ritiene che la revisione determini, ancora una volta, un onere