Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 18 pagine

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l’aggiornamento e osserva che sono diversi dalla maggior parte di quelli presenti negli atti cantonali. I due partecipanti chiedono pertanto che tali termini non vengano modificati nell’ambito della revisione dell’OREA. Affinché vengano soddisfatte le maggiori esigenze previste in materia di utilizzo dei dati per l’esecuzione di compiti legali diversi da quelli di natura statistica, SSV auspica una modifica dell’articolo 10 capoverso 1 che imponga ai servizi cantonali e comunali competenti di aggiornare quotidianamente tutte le informazioni contenute nel registro. CATEF è del parere, invece, che sia sufficiente aggiornarle una volta all’anno e non vede alcun motivo per fornire i dati all’UST con cadenza mensile nel caso in cui l’aggiornamento dei registri dovesse continuare a essere trimestrale.

• Accesso ai dati (art. 15, 16)

SSV è d’accordo con la suddivisione dei dati in tre livelli di autorizzazione (A, B e C) e auspica che sia possibile utilizzarli a più riprese senza alcun onere amministrativo supplementare. Nell’ottica della strategia di Open Governement Data della Confederazione, chiede pertanto che i dati del livello di autorizzazione A, come pure l’elenco degli indirizzi degli edifici e l’elenco stradale, possano essere scaricati gratuitamente e senza limitazioni da tutte le cerchie interessate, tra cui anche il settore privato. Affinché questi dati includano anche quelli contenuti nei registri riconosciuti delle grandi città, osserva infine che, al capoverso 6, dovrebbe essere menzionata anche la legislazione comunale.

• Spese (art. 16, 18)

Per scongiurare una riduzione delle entrate riscosse per le prestazioni fornite finora (messa a disposizione dei dati in cambio di un emolumento), AGV chiede che i suoi dati figurino nel livello di autorizzazione B. CCGEO e SSV salutano sì espressamente l’orientamento e gli obiettivi principali della revisione, ma lamentano l’assenza di spiegazioni inerenti alle conseguenze finanziarie nel rapporto esplicativo. Come l’esperienza dimostra, le città e i Comuni sono per SSV particolarmente interessati da oneri amministrativi supplementari, senza trarne alcun beneficio riconoscibile. Le città chiedono quindi che nell’ordinanza venga stabilito chiaramente che saranno la Confederazione e i Cantoni a farsi carico di tutte le spese iniziali e ricorrenti sostenute per elaborare e aggiornare i dati per la versione estesa del REA e i due nuovi elenchi ufficiali. SSV propone inoltre di modificare l’articolo 18 capoverso 3 di modo che i Cantoni e i Comuni siano esclusi dall’obbligo di pagare un emolumento.

• Accesso ai dati (art. 15, 16)

USAM, CP e USPI ricordano che il Consiglio federale non può decidere da solo dell’estensione del REA e delle modalità di accesso ai suoi dati: il REA non è stato concepito per diventare una fonte pubblica di dati immobiliari e neanche l’attuazione della LASec rende necessario un cambiamento in tal senso. Ecco perché ritengono impensabile rendere pubblico l’accesso alle sue informazioni. CATEF non vede la necessità di pubblicare su Internet i dati del livello di autorizzazione A e auspica che quelli del livello di autorizzazione B possano essere resi accessibili soltanto ai servizi statistici e ai centri di ricerca della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, escludendo così tutti gli altri servizi, come pure terzi da questi incaricati e gli enti di diritto pubblico. SVIT chiede invece che l’accessibilità pubblica alle caratteristiche delle abitazioni e la possibilità di utilizzare tali informazioni per scopi statistici e analitici vengano menzionate espressamente nell’ordinanza e che, sulla base dell’articolo 15, le informazioni del REA siano rese accessibili, in particolare, ad associazioni, istituti di ricerca e fornitori di dati relativi al settore immobiliare. USAM è del parere che, in mancanza di scopi ben definiti, i servizi amministrativi e il settore pubblico non debbano avere libero accesso ai dati del REA. Ritiene che, altrimenti, si andrebbe ben oltre le competenze di delega di cui all’articolo 10 capoverso 3bisdella legge sulla statistica federale (LStat) e ricorda a tal proposito che, secondo la legislazione esecutiva della LASec, la Confederazione può accedere ai dati del REA solamente per amministrare l’inventario delle abitazioni. SVIT chiede che informazioni quali le