Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 18 pagine
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condizioni più restrittive. In questo modo si intende andare incontro anche alle richieste dei Cantoni, sia di quelli che temono una riduzione delle proprie entrate sia di quelli che, come alcune associazioni mantello, hanno l’esigenza di poter accedere liberamente a gran parte delle informazioni. Inoltre, l’ordinanza disciplina in modo più vincolante il coinvolgimento dei servizi cantonali e comunali nell’elaborazione del catalogo delle caratteristiche e il rapporto esplicativo la stipula di un accordo con i servizi cantonali di coordinamento che permetta loro di organizzare i diversi compiti in modo individuale e tenendo conto delle rispettive specificità. Una simile soluzione permette anche di ridurre al minimo l’onere e le spese che i Cantoni e i Comuni dovranno affrontare. Quanto all’onere supplementare previsto invece per i registri riconosciuti in seguito all’estensione del REA a tutti gli edifici e alla nuova base per il calcolo del contributo federale, l’ordinanza stabilisce che il suo importo sarà pari, almeno, a quello del 2016. I Cantoni non hanno dunque motivo di temere alcuna riduzione. Il termine per la registrazione degli edifici ad uso non abitativo è prorogato di un anno e le banche dati relative al consumo energetico vengono aggiunte all’elenco delle possibili fonti di informazioni (art. 9).
Il controllo dei due nuovi elenchi non viene affidato alla Confederazione, che è responsabile soltanto di tenere e aggiornare il registro a livello federale. Nonostante l’elaborazione di un elenco stradale ufficiale imponga di denominare le strade, le vie e le piazze esistenti e di ricorrere alla dicitura di «siti provvisti di denominazione» soltanto in casi eccezionali, l’articolo 25 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 ONGeo riconosce un certo margine di manovra ai Cantoni nelle aree rurali. Qualora ciò dovesse comportare però un onere considerevole per i Cantoni, si prenderà in considerazione l’ipotesi di introdurre nell’ordinanza una disposizione transitoria supplementare per il nuovo articolo 25 capoverso 2 ONGeo.
Alla luce di quanto riportato finora non si è quindi tenuto conto delle seguenti obiezioni:
Limitare i compiti legali che prevedono l’utilizzo dei dati del REA al settore degli edifici e delle abitazioni: la legge non prevede una simile limitazione e non è pertanto possibile introdurla a livello di ordinanza nell’intento di rendere il REA il sistema di informazioni di riferimento. Ad ogni modo, per ottenere i dati che si sostiene siano necessari per l’esecuzione di un compito legale bisogna presentare una richiesta scritta che contenga una descrizione del compito e i motivi che giustificano il bisogno di accedere ai dati del REA.
Prolungare il termine di 30 giorni (art. 10) per l’aggiornamento: oltre a essere in linea con quelli previsti per altri registri (armonizzazione dei registri), questo termine è necessario per eseguire in tempo utile i compiti legali sanciti nella LASec.
Inserire il consumo energetico annuo all’articolo 8: nel REA si tendono a registrare dati stabili, cosa che non si può dire del consumo energetico annuo. Inoltre, la registrazione di simili dati non sarebbe proprio possibile, dal momento che i servizi interessati non sono ancora in grado di fornire questo genere di informazioni. La situazione, però, dovrebbe cambiare grazie a un progetto della SIA, per il quale sarà necessario accedere alle informazioni di base contenute nel REA, tra cui l’identificatore univoco EGID.
Inserire i dati del livello di autorizzazione d’accesso B del REA nel catalogo dei geodati di base: l’UST non considera geodati di base i dati del livello di autorizzazione d’accesso B, dal momento che la georeferenziazione è data dalle informazioni inerenti all’edificio e non da quelle inerenti alle abitazioni.
Rinunciare a un nuovo servizio cantonale di coordinamento: per garantire la buona qualità dei dati registrati nel REA in tutta la Svizzera, un servizio cantonale di coordinamento diventa irrinunciabile. Affinché i Cantoni non siano obbligati a istituirne uno nuovo, i compiti del servizio di coordinamento possono essere assegnati a un servizio già esistente, come un registro riconosciuto o un ufficio della misurazione ufficiale.