Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 17 pagine
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1 Situazione iniziale
L’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» depositata il 1° marzo 2016 chiede che l’attuale articolo costituzionale sui sentieri e percorsi pedonali (art. 88 Cost.) sia integrato con disposizioni riguardanti le vie ciclabili.
Convinto che l’uso della bicicletta possa concorrere ad alleggerire il traffico nelle ore di punta, contribuendo altresì alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni svizzere di CO2 nonché alla promozione della salute, il Consiglio federale ritiene sostanzialmente opportuno e appropriato un maggiore impegno a favore delle vie ciclabili. Essendo queste tuttavia di competenza di Cantoni e Comuni e visti i limiti finanziari e di organico della Confederazione da considerare nell’assunzione di nuovi compiti, il Consiglio federale rifiuta tutti quegli elementi dell’iniziativa che vanno al di là della semplice integrazione dell’attuale articolo costituzionale e ha quindi deciso di elaborare una proposta alternativa sotto forma di controprogetto diretto limitato all’equiparazione, sul piano della politica dei trasporti, della mobilità ciclabile a quella pedonale ed escursionistica.
2 Scopi e contenuto dell’iniziativa
2.1 Aspetti formali dell’iniziativa
Testo dell’iniziativa
L’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» recita:
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali e vie ciclabili
1La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali, nonché sulle reti di vie ciclabili destinate al traffico quotidiano e del tempo libero.
2Promuove e coordina, nel rispetto delle competenze dei Cantoni, i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di reti sicure e attrattive nonché per informare sulle medesime.
3Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Se deve sopprimere da tali reti sentieri e percorsi pedonali o vie ciclabili, li sostituisce.
1 RS 101