Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 17 pagine

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merito, dal punto di vista costituzionale tale riserva di competenza ha, nel presente contesto, una valenza puramente dichiaratoria in quanto le competenze dei Cantoni sono comunque tutelate, vista la facoltà (limitata) della Confederazione di emanare norme di principio prevista dall’articolo 88 capoverso 1 Cost.

3.3 Ulteriori considerazioni

3.3.1 Requisiti federali riguardo a sicurezza e attrattività

A prescindere da una loro estensione all’ambito d’intervento della mobilità ciclabile, il fatto di sancire nella Costituzione obiettivi qualitativi per le vie ciclabili («sicure e attrattive») non definisce alcuna nuova competenza federale: tale precisazione si limita a elevare a livello costituzionale quanto già disciplinato nella legge sui percorsi pedonali e i sentieri.

Nel merito non vi è nulla da eccepire contro la menzione degli obiettivi qualitativi, anzi è adeguata e appropriata, specie con riguardo a un criterio essenziale per tutti i mezzi di trasporto qual è la sicurezza. Mentre per le altre utenze stradali le cifre delle persone coinvolte in gravi incidenti (morti e feriti gravi) sono complessivamente in diminuzione, per i ciclisti non si è registrato negli ultimi anni alcun calo e nel caso dei conducenti di biciclette elettriche si è addirittura osservato un aumento20. Per questo motivo la bicicletta è oggi spesso percepita come un mezzo di spostamento poco sicuro, circostanza che negli ultimi anni ha fra l’altro indotto bambini e adolescenti a farne un uso sempre più limitato21.

3.3.2 Ripartizione dei compiti fra Confederazione, Cantoni e Comuni

Nelle intenzioni dei suoi promotori, l’Iniziativa per la bici deve incidere il meno possibile sull’ambito di competenza dei Cantoni. Con la riserva di competenza cantonale sancita nell’articolo 88 capoverso 2 Cost. si sottolinea che non si intende mettere in discussione l’attuale ripartizione federalista dei compiti di pianificazione, costruzione e manutenzione delle reti viarie per la mobilità lenta. Scopo dell’iniziativa è unicamente ottenere che, analogamente alle disposizioni riguardanti i sentieri e i percorsi pedonali, la Confederazione emani principi anche sulle reti di vie ciclabili, sostenendo i Cantoni dal punto di vista tecnico, coordinativo e all’occorrenza finanziario.

In considerazione dell’analoga ripartizione dei compiti vigente per i sentieri e i percorsi pedonali, in chiave federalista risultano ampiamente ingiustificati eventuali maggiori dubbi sull’idea di disciplinare le ciclovie nella Costituzione federale, tanto più se le eventuali disposizioni d’attuazione sono accortamente concepite come norme di principio e fanno riferimento a un compito comune.

20 Comunicato stampa del 31.03.2016, Allegati «Statistiche incidenti stradali 2015 – tabelle», USTRA.

21 La mobilità di bambini e adolescenti in Svizzera tra il 1994 e il 2010, Materiale Mobilità lenta n. 135, USTRA, 2014, p. 11.