Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 17 pagine
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predisposizione di ausilii di lavoro e guide attuative o di geodati e altre informazioni tecniche, incarichi nel campo della formazione tecnica o del monitoraggio).
Il controprogetto sancisce entrambi i principali requisiti richiesti alle reti viarie per la mobilità lenta («sicure e attrattive»). A prescindere dall’estensione dell’ambito d’intervento alla mobilità ciclabile, tali integrazioni non creano nuove competenze federali, ma si limitano a specificare e recepire a livello costituzionale quanto già precisato per i percorsi pedonali e i sentieri nella relativa legge federale. Vista la sfida posta dall’aumento complessivo del numero di vittime d’incidenti registrato tra i ciclisti, questa integrazione è opportuna e proporzionata (cfr. punto 3.3.1).
Il concetto di «comunicazione» (riguarda solo il tedesco e il francese) proposto dall’iniziativa è respinto sostituendolo con il termine «informazione», dal significato meno ampio, che permette alla Confederazione di limitare il campo d’applicazione della propria competenza legislativa e di sostegno esclusivamente all’acquisizione, fornitura e diffusione di informazioni tecniche generali sulle reti destinate alla mobilità lenta. Non sono interessate da questa limitazione le misure di informazione e comunicazione previste da altre basi giuridiche e adottate, ad esempio, nel quadro delle normative concernenti l’energia, l’ambiente, la salute o la promozione del turismo.
La riserva di competenza cantonale («nel rispetto delle competenze dei Cantoni») prevista dall’iniziativa si riferisce alla ripartizione dei compiti e all’ordinamento delle competenze in materia di pianificazione, costruzione e manutenzione delle reti viarie per la mobilità lenta. Poiché alla luce della (limitata) competenza di emanare norme di principio accordata alla Confederazione dal capoverso 1 le competenze dei Cantoni sono comunque tutelate, dal punto di vista costituzionale questa riserva ha, nel presente contesto, una valenza unicamente dichiaratoria ed è quindi esclusa dal controprogetto.
Articolo 88 capoverso 3 Cost.
In virtù delle modifiche apportate a questo capoverso, la Confederazione sarà obbligata, come lo è già oggi per i sentieri e i percorsi pedonali, a tener conto nell’adempimento dei suoi compiti (p. es. nella progettazione e nella pianificazione delle infrastrutture federali) delle reti ciclabili cantonali e comunali, sostituendone i tracciati che devono essere soppressi.
A Cantoni e Comuni è data così la garanzia vincolante che, nello svolgimento dei suoi compiti (di portata nazionale), la Confederazione tenga conto delle richieste ed esigenze legate alle reti viarie cantonali e comunali per la mobilità lenta anche riguardo alle vie ciclabili e, laddove ciò non sia possibile per motivi (d’interesse nazionale) preponderanti, provveda a predisporre o finanziare una sostituzione equivalente.