Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

5.2 Commento alle singole disposizioni del controprogetto

Titolo dell’articolo costituzionale

Per sancire nel controprogetto le vie ciclabili e le relative reti occorre modificare di conseguenza l’attuale titolo dell’articolo 88 Cost.

Articolo 88 capoverso 1 Cost.

Nel controprogetto l’attuale competenza della Confederazione di emanare norme di principio sulle reti di sentieri e percorsi pedonali (mobilità quotidiana e del tempo libero) è estesa alle reti di vie ciclabili destinate alla mobilità quotidiana e del tempo libero.

In conformità alla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS, RS 704), sia l’iniziativa sia il controprogetto fanno una distinzione tra reti viarie per la mobilità quotidiana e per il tempo libero. Gli spostamenti quotidiani dei ciclisti si svolgono in genere su reti situate nei centri abitati comprendenti infrastrutture adeguate e ben collegate. Le reti ciclabili per il tempo libero si trovano invece, di norma, fuori dei centri abitati e sono prevalentemente destinate allo svago. Una descrizione specifica delle singole parti di reti e infrastrutture sarà fornita, come per altri termini della Costituzione, in un’eventuale legislazione esecutiva.

Nel quadro della sua competenza di emanare norme di principio la Confederazione è autorizzata, al fine di garantire un minimo di armonizzazione e di coordinamento sul piano nazionale, a disciplinare nei loro aspetti salienti fattispecie e oggetti per i quali sia richiesta una regolamentazione a livello nazionale. Le norme di dettaglio restano di competenza dei Cantoni23.

Articolo 88 capoverso 2 Cost.

Il controprogetto del Consiglio federale rifiuta la formulazione imperativa del testo dell’iniziativa, che prevede l’obbligo per la Confederazione di promuovere e coordinare provvedimenti dei Cantoni e di terzi, e conserva l’attuale «formulazione potestativa» (facoltà di sostenere), che assicura alla Confederazione i necessari margini di manovra in termini di legislazione esecutiva e di bilancio. Alla luce delle disposizioni esecutive vigenti in tema di sentieri e percorsi pedonali si presume che, a prescindere da una analoga estensione all’ambito d’intervento della mobilità ciclistica, il legislatore federale farà un uso unicamente prudenziale della competenza in materia di sostegno nella relativa legge di attuazione.

Come nell’attuale normativa, tale competenza costituzionale consente alla Confederazione di coordinare e sostenere «provvedimenti di terzi», termine con cui si intendono in primo luogo le attività di organizzazioni private specializzate d’importanza nazionale24 che su mandato della Confederazione e dietro compenso svolgono determinati compiti federali o vi collaborano (p. es. elaborazione e

23 Häfelin/Haller/Keller; Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7a edizione, n. 1087 e segg.

24 Cfr. art. 8 e 12 LPS; p. es. «Sentieri Svizzeri», «Mobilità pedonale Svizzera», «SvizzeraMobile».