Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 17 pagine

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Articolo 88 capoverso 1 Cost.

L’attuale competenza della Confederazione di emanare norme di principio sulle reti di percorsi pedonali (per la mobilità quotidiana) e di sentieri escursionistici (per il tempo libero) è estesa alle reti ciclabili destinate sia alla mobilità quotidiana che del tempo libero.

Articolo 88 capoverso 2 Cost.

L’attuale formulazione potestativa della norma (facoltà di sostenere) è sostituita nel testo dell’iniziativa con una formulazione imperativa (obbligo di promuovere). Oltre ai provvedimenti dei Cantoni possono ora essere promossi anche «provvedimenti di terzi», termine con cui si intendono in primo luogo le attività di organizzazioni private specializzate d’importanza nazionale6 incaricate dalla Confederazione di svolgere determinati compiti federali o di collaborarvi (p. es. elaborazione e predisposizione di strumenti di lavoro e guide attuative o di geodati e altre informazioni tecniche, incarichi nel campo della formazione tecnica o del monitoraggio).

Il testo dell’iniziativa specifica altresì i requisiti qualitativi cui devono rispondere le reti viarie per la mobilità lenta («sicure e attrattive») senza creare nuove competenze federali, dato che, a parte l’estensione all’ambito della mobilità ciclabile, non si fa altro che recepire a livello costituzionale quanto già attuato per i percorsi pedonali e i sentieri nella relativa legge federale7.

Introducendo il termine «comunicazione» (riguarda solo il testo tedesco e francese) si crea nel capoverso 2 un nuovo ambito d’intervento comune a tutte le reti viarie per la mobilità lenta. Stando ai promotori dell’iniziativa, oltre alla mera pubblicazione di informazioni tecniche, si tratterebbe di condurre campagne di sensibilizzazione e incentivazione tese a modificare il comportamento della popolazione, inducendola a spostarsi maggiormente a piedi o in bicicletta8.

Inserendo la riserva di competenza cantonale («nel rispetto delle competenze dei Cantoni»), il testo dell’iniziativa evidenzia che non si intende mettere in discussione, bensì rafforzare l’attuale ripartizione federalista dei compiti di pianificazione, costruzione, gestione e manutenzione delle reti viarie per la mobilità lenta.

Articolo 88 capoverso 3 Cost.

Con l’integrazione in oggetto si intende obbligare la Confederazione a tenere in considerazione nell’adempimento dei suoi compiti le reti ciclabili cantonali e comunali, sostituendo quelle che deve sopprimere, al pari di quanto previsto per i sentieri e i percorsi pedonali.

6 Cfr.art. 8 e 12LPS; p. es. «Sentieri Svizzeri», «Mobilità pedonale Svizzera», «SvizzeraMobile».

7 Cfr. art. 6 cpv. 1 o art. 7 cpv. 2 lett. C e d LPS.

8 Comunicato stampa dell’8.11.2014 sul lancio dell’Iniziativa per la bici, Pro Velo Svizzera.