Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
3.3.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’iniziativa non genera incompatibilità con il diritto internazionale in generale, né con l’Accordo sui trasporti terrestri o con altre convenzioni internazionali nel settore dei trasporti o delle relative infrastrutture.
4 Conclusioni; posizione del Consiglio federale
Le argomentazioni succitate dimostrano che lo scopo perseguito dall’iniziativa, ovvero l’integrazione e il rafforzamento della mobilità ciclabile a livello costituzionale, è in accordo con i principi della Confederazione in materia di politica dei trasporti e in generale contribuisce positivamente al raggiungimento di altri obiettivi del Consiglio federale, per cui appare opportuno e appropriato puntare a un maggior impegno della Confederazione nel settore.
Al tempo stesso la Confederazione deve prestare attenzione a non assumere impegni superiori alle sue disponibilità finanziarie e risorse di personale, come sarebbe il caso se accettasse gli elementi dell’iniziativa che vanno oltre la semplice integrazione delle vie ciclabili a livello costituzionale (quali le richieste in materia di comunicazione, il passaggio da una formulazione potestativa e a una formulazione imperativa).
In tale contesto, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di elaborare una proposta alternativa all’Iniziativa sulla bici, per la quale si dispone di due opzioni: un controprogetto indiretto a livello legislativo (disegno di legge) o un controprogetto diretto a livello costituzionale (progetto di modifica della Costituzione).
Nella fattispecie, un controprogetto indiretto non consentirebbe di raggiungere l’obiettivo principale dell’iniziativa, ovvero l’equiparazione costituzionale e legislativa delle infrastrutture ciclabili (per la mobilità quotidiana e del tempo libero) alle infrastrutture pedonali ed escursionistiche. Un disegno di legge sostanzialmente basato, nel caso della mobilità ciclistica e delle vie ciclabili, soltanto sulle attuali norme costituzionali in materia di circolazione stradale (art. 82 Cost.), strade nazionali (art. 83 Cost.) o pianificazione del territorio (art. 75 Cost.) rimarrebbe inevitabilmente un’opera incompiuta. Visti i presupposti costituzionali esistenti, una disciplina federale in materia di mezzi e infrastrutture ciclabili equivalente alla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri è possibile solo mediante un’integrazione dell’articolo 88 Cost.
Il Consiglio federale propone pertanto in alternativa all’iniziativa il «controprogetto diretto» posto in consultazione.
5 Controprogetto diretto
5.1 Punti essenziali del controprogetto
I capoversi 1 e 3 dell’articolo 88 Cost. proposti dai promotori possono essere direttamente ripresi nel controprogetto con piccoli adeguamenti redazionali. Sono ugualmente ripresi entrambi i principali requisiti qualitativi richiesti alle reti viarie per