Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 17 pagine
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movimento, grazie in particolare alla disponibilità di reti viarie interessanti e sicure per il traffico pedonale e ciclistico quotidiano, è un presupposto indispensabile per portare al successo questa parte della strategia del Consiglio federale.
3.1.3 Considerazione di precedenti sforzi politici
L’Iniziativa per la bici chiede sostanzialmente quanto proposto nel 1977 dal Consiglio nazionale nel controprogetto all’iniziativa popolare «Per l’incremento di sentieri e viottoli»: già allora il Consiglio nazionale intendeva integrare le vie ciclabili nella Costituzione; durante la procedura di appianamento delle divergenze non era tuttavia riuscito a trovare un’intesa con il Consiglio degli Stati (cfr. FF 1978 IV 816). Il 18 febbraio 1979 l’articolo costituzionale sui percorsi pedonali e i sentieri (senza vie ciclabili) è stato accolto dal Popolo, con circa il 78 percento di voti favorevoli, e da tutti i Cantoni ad eccezione del Vallese (FF 1979 II 8).
3.1.4 Equiparazione delle vie ciclabili ai sentieri e ai percorsi pedonali
Nel contesto della mobilità lenta la bicicletta svolge un ruolo importante, contribuendo in maniera rilevante alla sua efficienza. Dal punto di vista dei trasporti non è dunque giustificabile che non goda a livello costituzionale della stessa considerazione attribuita a pedoni ed escursionisti.
3.2 Difetti dell’iniziativa
3.2.1 Estensione di norme già collaudate
Rispetto alle già collaudate norme sulle competenze in materia di sentieri e percorsi pedonali, l’iniziativa popolare non formula in maniera convincente quegli elementi del testo che si estendono oltre la semplice integrazione o equiparazione delle vie ciclabili.
Per motivi politico-finanziari risulta inopportuna soprattutto la sostituzione nell’articolo 88 capoverso 2 Cost. dell’attuale formulazione potestativa (facoltà di sostenere) con una formulazione imperativa (obbligo di promuovere), che sottrae al legislatore il margine discrezionale di cui dispone oggi.
Va oltre il vigente inquadramento giuridico dei sentieri e dei percorsi pedonali anche la richiesta di provvedimenti in materia di comunicazione, che secondo il testo dell’iniziativa dovrebbero applicarsi non solo alle piste ciclabili ma anche ai sentieri e ai percorsi pedonali.
3.2.2 Riserva di competenza a favore dei Cantoni
Il testo sottolinea come l’iniziativa non metta in discussione l’attuale ripartizione dei compiti fra Confederazione, Cantoni e Comuni. Pur non essendo contestabile nel