Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/13: Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» · 17 pagine

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Riuscita formale e termini di trattazione

L’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» è stata sottoposta a esame preliminare2 dalla Cancelleria federale il 17 febbraio 2015 e depositata il 1° marzo 2016 con le firme necessarie.

Con decisione del 15 marzo 2016, la Cancelleria ne ha constatato la riuscita formale con 105 234 firme valide3.

L’iniziativa si presenta in forma di progetto elaborato. Il nostro Consiglio presenta un controprogetto diretto. Ai sensi dell’articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge sul Parlamento4 (LParl), il Consiglio federale deve quindi presentare al Parlamento un disegno di decreto federale e il relativo messaggio entro il 1° settembre 2017. Ai sensi dell’articolo 100 LParl, l’Assemblea federale decide in merito all’iniziativa popolare entro il 1° settembre 2018.

Validità dell’iniziativa

L’iniziativa soddisfa i requisiti di validità di cui all’articolo 139 capoverso 3 Cost.:

a) è formulata sotto forma di progetto interamente elaborato (unità della forma);

b) tra i singoli elementi dell’iniziativa esiste un nesso materiale (unità della

materia);

c) non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale (compatibilità

con il diritto internazionale).

2.2 Scopi e contenuto dell’iniziativa

2.2.1 Scopi dell’iniziativa

L’Iniziativa per la bici intende integrare l’attuale articolo costituzionale sui sentieri e i percorsi pedonali (art. 88 Cost.; RS 101) con disposizioni riguardanti le vie ciclabili.

Al pari di quanto già avviene oggi per i sentieri e i percorsi pedonali, si chiede ai Cantoni e i Comuni di realizzare e gestire una rete ciclabile attrattiva e sicura con il sostegno tecnico, coordinativo e finanziario della Confederazione che, nel rispetto delle competenze cantonali, dovrà emanare principi non solo sulle reti di sentieri e percorsi pedonali, ma anche su quelle ciclabili destinate alla mobilità quotidiana e del tempo libero, promuovendo altresì attività di comunicazione tese a favorire queste forme di mobilità lenta o semimotorizzata. Come per i sentieri e i percorsi pedonali, la Confederazione dovrà infine tener conto, nell’adempimento dei suoi compiti, delle infrastrutture ciclistiche cantonali e comunali, provvedendo alla sostituzione di eventuali vie ciclabili che deve sopprimere.

2 FF 2015 1551

3 FF 2016 1493

4 RS 171.10