Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/34: Modifica dell'ordinanza sull'allarme · 14 pagine

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Art. 21a cpv. 3 lett. a

Canton VD

Completare come segue: “… e la salvaguardia del valore delle ubicazioni cantonali (“sites cantonaux”) e delle infrastrutture delle loro sottoreti”.

Art. 21a cpv. 3 lett. b

Canton SH

Il termine “allacciamento” deve essere definito nel rapporto esplicativo.

Art. 21a cpv. 3 lett. c

Cantoni AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, VD / CG MPP

Il termine “collegamento ridondante” deve essere definito nel rapporto esplicativo.

Art. 21a cpv. 3 lett. d

Canton SH

Secondo la prassi vigente, l’UFPP si assume i costi per i terminali della protezione civile. Tuttavia, diventa sempre più difficile distinguere tra elementi d’intervento della protezione civile e dello stato maggiore di condotta, dato che l’aiuto alla condotta è una componente importante dello stato maggiore di condotta. La lettera d dovrebbe tenere conto di questa evoluzione: “l’approntamento dei terminali e l’allacciamento delle centrali operative delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza, ad eccezione dei terminali della protezione della popolazione e della protezione civile”.

Art. 21a cpv. 4

Cantoni AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD / CG MPP

Sarebbe opportuno riformulare il capoverso: “I gestori delle sottoreti del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e i Cantoni stabiliscono, d’intesa con l’UFPP, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione”. Considerato l’onere amministrativo connesso con l’applicazione di questa norma, il testo inizialmente proposto deve essere stralciato. Si tratterebbe di accertare in che misura gli enti federali interessati (esercito, USTRA, UFAM, fedpol, Cgcf) utilizzano gli impianti di trasmissione realizzati dai Cantoni. Inoltre, la disposizione non è neppure conforme alla prassi vigente.

Canton BE

Il capoverso deve essere riformulato come segue: “I gestori delle sottoreti cantonali stabiliscono, d’intesa con l’UFPP, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione”.

Cantoni GE, VS

10/14 Ident-Nr./Vers. 10014253488/01 Aktenzeichen: 011-03/04