Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/34: Modifica dell'ordinanza sull'allarme · 14 pagine
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Aeroporto di Zurigo
Chiediamo che venga sancito chiaramente che la Confederazione si assume interamente i costi da essa creati presso ubicazioni di terzi e indenni i terzi per la messa a disposizione e l’esercizio. I contributi finora versati non sono stati in alcun modo sufficienti a coprire i costi generati all’Aeroporto di Zurigo. L’articolo 21a capoverso 1 deve quindi essere completato come segue: “La Confederazione si assume tutti i costi per”, come pure la lettera a:
“l’approntamento, l’esercizio e la salvaguardia del valore delle componenti nazionali (…)
presso le ubicazioni di terzi e li indennizza convenientemente per la messa a disposizione delle loro infrastrutture”.
Art. 21a cpv. 1 lett. a e b
Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, ZG / CG MPP
La Confederazione deve assumersi i costi derivanti dal rimodernamento dei sistemi
d’allarme e dalla rete radio di sicurezza come pure dall’approntamento, dall’esercizio e dalla manutenzione delle componenti nazionali. Confederazione, Cantoni e terzi si assumono proporzionalmente i costi per l’esercizio e la manutenzione delle infrastrutture delle loro sottoreti. Attualmente i Cantoni non sono informati in merito all’assunzione dei costi: si richiede maggiore trasparenza.
Canton ZG
Alle lettere a e b occorre citare, oltre ad approntamento, esercizio e salvaguardia del valore, anche il rimodernamento.
Art. 21a cpv. 1 lett. c
Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG / CG MPP
Nel rapporto esplicativo, al capitolo 4.2 viene specificato che “l’UFPP mette a disposizione i terminali per la protezione civile e può contribuire allo sviluppo della rete in funzione
dell’utilizzazione della rete radio di sicurezza da parte della protezione civile”. Tuttavia manca un riscontro di tale impegno nell’OAll. Si propone che ciò venga esplicitato tramite
l’aggiunta della lettera d all’articolo 21a capoverso 1 OAll.
Canton OW
Completare come segue: “l’approntamento dei terminali per le organizzazioni di protezione civile nei Cantoni …”.
Art. 21a cpv. 2
Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, NW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG / CG MPP
Si chiede di stralciare questo capoverso poiché l’attuazione di questa disposizione creerebbe un onere amministrativo eccessivo.
9/14 Ident-Nr./Vers. 10014253488/01 Aktenzeichen: 011-03/04