Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/34: Modifica dell'ordinanza sull'allarme · 14 pagine
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Il finanziamento dei mezzi telematici della protezione civile compete alla Confederazione. Si deve precisare che nel quadro del capoverso 4 la protezione civile non rientra nelle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza dei Cantoni.
Canton TG
Il capoverso deve essere riformulato come segue: “I gestori federali e cantonali delle sottoreti stabiliscono, d’intesa con l’UFPP, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione”.
Canton UR
Il capoverso 4 deve essere stralciato (per analogia al capoverso 2). Nella legge [sic] deve essere inserita la disposizione vigente, secondo cui, di regola, Confederazione e Cantoni mettono i loro impianti di trasmissione e le loro capacità gratuitamente a disposizione della comunità d’utenti.
Canton ZG
Il capoverso deve essere riformulato come segue: “I Cantoni stabiliscono, d’intesa con gli organi federali, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione”.
Canton ZH / PS
La normativa prevista comporterebbe un onere supplementare importante; inoltre, le conseguenze finanziarie per i cantoni non sono chiare. Occorre quindi trovare una soluzione più semplice che rispecchi la prassi vigente.
Art. 21a cpv. 5
Canton BL
Il paragrafo deve essere completato come segue: “I gestori delle infrastrutture critiche si assumono i costi per i loro terminali. Essi possono essere chiamati a contribuire anche ai costi dell’infrastruttura”.
Art. 22
Canton NE
Non siamo d’accordo con questa disposizione poiché le sue conseguenze finanziarie non sono prevedibili. La compensazione non viene disciplinata nell’ordinanza, ciò che lascia presagire trattative con le persone interessate.
Canton VS
Verificare la possibilità di completare il capoverso 1 come segue: “… sono tenuti a tollerare sui loro fondi le infrastrutture per l’allerta e l’allarme e della rete radio nazionale di sicurezza”.
Cantoni GE, VS
Capoverso 3: nel secondo paragrafo del commento all’articolo 22 si dichiara che le restrizioni della proprietà e la responsabilità si basano sull’articolo 31 e 60s. LPPC. Nel capoverso 3 dell’ordinanza stessa si rimanda invece alla legge sulle telecomunicazioni. Commento
11/14 Ident-Nr./Vers. 10014253488/01 Aktenzeichen: 011-03/04