Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/34: Modifica dell'ordinanza sull'allarme · 14 pagine

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3.2 Osservazioni e proposte concernenti le singole disposizioni

Art. 1

Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, NW, SG, SO, SZ, TG, UR / CG MPP

Nell’art. 1 si distingue tra allerta e allarme (lett. a) e rete radio nazionale di sicurezza (lett. b). Questa distinzione deve essere scrupolosamente mantenuta nell’intera OAll, quindi ad esempio anche nell’articolo 16.

Canton SO

I termini «Polyalert» e «Polycom» dovrebbero essere utilizzati anche nell’ordinanza.

Canton TI

Nell’articolo 1 si dovrebbe fare riferimento, tra parentesi, ai termini «Polyalert» (lett. a) e «Polycom» (lett. b).

Nella versione italiana dovrebbe essere utilizzata coerentemente la denominazione «rete radio nazionale di sicurezza» per esteso, e non solo «rete radio sicurezza». Ciò vale anche per gli articoli 6a, 20a e 21a.

Art. 1 lett. a e b

Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG / CG MPP

Completare la lettera a come segue: “le competenze e la procedura per l’esercizio, la manutenzione, il rimodernamento di un’infrastruttura unitaria per i sistemi d’allarme nonché per l’allerta e l’allarme e la diffusione di istruzioni …”

Completare la lettera b come segue: “…l’esercizio, la manutenzione e il rimodernamento di un’infrastruttura unitaria per la rete radio di sicurezza …”.

Inoltre, nell’articolo 1 lettera b e nel rapporto esplicativo occorre conferire una base legale [sic] anche al sistema Polyalert. Si deve inoltre chiarire se il termine “Rete radio di sicurezza” comprende solo Polycom o anche Polyalert. Completare ev. l’articolo 1 con una lettera c per Polyalert.

Canton AG

Non è chiaro se la disposizione contenuta nella lettera b e nell’articolo 20a capoverso 1 comporti un obbligo nei confronti delle singole organizzazioni (dei pompieri). Occorre specificare esplicitamente, almeno nelle spiegazioni, che per i pompieri non sussiste un obbligo generale di introdurre Polycom.

Canton BL

Lettera b: considerato che la rete radio nazionale di sicurezza non è citata nella LPPC, la regolamentazione nell’ordinanza appare molto ampia. Non è chiaro se le disposizioni “per l’esercizio e la manutenzione di un’infrastruttura unitaria per le comunicazioni radio e la trasmissione di dati tra le autorità e le organizzazioni federali e cantonali attive nel campo del salvataggio e della sicurezza” costituiscano un obbligo per le singole organizzazioni (dei pompieri). Inoltre Polycom, che permette solo la comunicazione vocale, con il riferimento alla “trasmissione di dati” assume una nuova dimensione.

5/14 Ident-Nr./Vers. 10014253488/01 Aktenzeichen: 011-03/04