Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 15 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS

La disposizione sulla durata dei cicli di formazione (art. 3) va rispettato in ogni caso.

Sezione 5: Riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma

La sezione sulla procedura di riconoscimento raccoglie le disposizioni sul suo svolgimento, alcune delle quali erano finora contenute in un’apposita guida.

Art. 16

L’articolo 16 riprende in ampia misura il vecchio articolo 16.

Art. 17

Secondo il capoverso 1, gli operatori della formazione che intendono far riconoscere uno studio postdiploma basato su un PQI devono presentare una domanda conformemente a quanto disposto all’articolo 16. I capoversi 2 e 3 si riferiscono invece alle domande di approvazione che non si basano su un PQI. In linea di massima, queste ultime devono fornire le stesse informazioni delle prime.

Gli studi postdiploma sono un’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori basata sui contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite in un ciclo di formazione. Sono perciò riservati agli operatori che offrono già nella rispettiva sede un ciclo di formazione riconosciuto o sottoposto a una procedura di riconoscimento (cpv. 2 lett. e). Questa disposizione corrisponde all’attuale prassi della SEFRI, ora sancita a livello di ordinanza. Se gli studi postdiploma sono basati su un PQ si può derogare a questo requisito.

Come le domande di riconoscimento di un ciclo di formazione, anche le domande per gli studi postdiploma devono essere presentate tramite il servizio cantonale competente (cpv. 3).

Art. 18

Secondo l’articolo 18 la SEFRI esamina le domande, insieme alla documentazione e alle prove di cui agli articoli 16 o 17, e delibera, mediante decisione formale, sull’apertura di una procedura di riconoscimento. Questa disposizione, corrispondente all’attuale prassi, viene ora sancita a livello di ordinanza.

Art. 19

Rispecchiando l’attuale prassi, l’articolo 19 rende più trasparente la procedura di riconoscimento. Questa procedura comprende la verifica di un ciclo di formazione di riferimento da parte di due periti indipendenti (cpv. 1). Questi periti verificano il rispetto delle esigenze minime e del programma quadro d’insegnamento corrispondente e ne rendono conto alla CFSSS.

Art. 20

Oltre a specificare l’autorità competente in materia di riconoscimento (cfr. vecchio art. 17), l’articolo 20 descrive ora anche gli effetti del riconoscimento stesso: l’operatore di un ciclo di formazione riconosciuto viene autorizzato, in quanto scuola specializzata superiore, a rilasciare il rispettivo titolo protetto a livello federale. A scopi informativi, la SEFRI terrà un elenco delle scuole specializzate superiori che offrono cicli di formazione e studi postdiploma riconosciuti.

Art. 21

L’articolo 21 introduce una disposizione intesa a promuovere lo sviluppo della qualità: dopo la modifica di un PQI (cfr. art. 11) si dovranno verificare le ripercussioni sul riconoscimento dei rispettivi cicli di formazione o studi postdiploma. Spetta alla SEFRI, su richiesta dell’organismo responsabile o su proposta della CFSSS, decidere se la portata della modifica rende necessario un nuovo riconoscimento dei cicli di formazione o se può essere applicata la procedura semplificata.

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