Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 15 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS

Il capoverso 3 stabilisce invece che le componenti pratiche comprendono stage o attività professionali nel settore in questione. Un’attività professionale nel settore in questione svolta in parallelo alla formazione è considerata tale se il tasso di occupazione è almeno del 50 per cento.

Per poter valutare se un’attività svolta in parallelo alla formazione rientra nel settore in questione, nei PQI dovranno essere stabilite anche le competenze da acquisire nell’ambito delle componenti pratiche (cfr. art. 9).

Nei cicli di formazione che comprendono più di 3600 ore di studio la quota di ore definita al capoverso 2 non deve necessariamente essere aumentata in modo proporzionale, dato che la maggiore durata può essere imputabile al fatto che non esistono AFC nel settore in questione e che quindi l’esperienza pratica deve essere trasmessa nell’ambito del ciclo di formazione.

Art. 4

L’articolo 4 riprende il vecchio articolo 5.

Art. 5

L’articolo 5 riprende dal vecchio articolo 9 i passaggi che si riferiscono ai cicli di formazione.

I periti messi a disposizione dalle oml nelle procedure di qualificazione conclusive di cui al capoverso 3 e al vecchio articolo 9 capoverso 4 garantiscono l’orientamento alla prassi. Possono essere coinvolti in sede di redazione dei compiti d’esame o come esperti durante gli esami stessi.

Art. 6

L’articolo 6 disciplina la composizione dei titoli dei cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale. Nell’allegato dell’OERic-SSS saranno riportate le denominazioni dei cicli di formazione e i titoli protetti, il tutto a beneficio di una maggiore chiarezza e trasparenza.

Sezione 2: Studi postdiploma

Art. 7

L’articolo 7 raggruppa le esigenze strutturali che gli studi postdiploma devono soddisfare e che prima erano ripartite su più capitoli.

Il capoverso 1 disciplina inoltre gli obiettivi di formazione degli studi postdiploma già definiti nelle prescrizioni minime anteriori al 2005 e finalizzati a migliorare il posizionamento degli studi postdiploma nel sistema di formazione.

Sezione 3: Programmi quadro d’insegnamento

La sezione 3 raggruppa le disposizioni sui PQI: alcune di quelle prima contenute negli allegati dell’OERic-SSS vengono ora integrate in questi programmi, che assumono così maggior rilievo.

La reimpostazione della sezione sui PQI consente inoltre di semplificare il processo per la loro elaborazione. Prima di avviare questo processo, infatti, non sarà più necessario integrare la relativa specializzazione o il ciclo di formazione nell’OERic-SSS. Nel contempo, le condizioni e il processo di approvazione vengono specificati meglio.

Il capoverso 6 specifica che gli studi postdiploma basati su un PQI devono essere riportati nell’allegato 2 dell’OERic-SSS insieme al rispettivo titolo protetto.

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