Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 15 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS

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Sezione 1: Cicli di formazione

La nuova sezione raggruppa le esigenze strutturali che questi cicli di formazione devono soddisfare e che prima erano ripartite su diversi capitoli.

Art. 1

Come nel testo vigente, l’articolo 1 descrive gli obiettivi dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori, collocandoli all’interno del sistema di formazione. Il capoverso 3 è importante ai fini del loro miglior posizionamento, perché specifica che, rispetto agli esami federali, questi cicli sono di portata più generica e ampia.

Il requisito di impartire una formazione di cultura generale più estesa e approfondita nell’ambito dei cicli di formazione era già presente nelle prescrizioni minime prima del 2005. A differenza di allora, però, non è più vincolato a un numero minimo di ore di lezione.

Art. 2

Il capoverso 1 riprende la formulazione del vecchio articolo 6 capoverso 1 e sancisce il principio secondo cui i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori si basano su PQI. Questi ultimi fungono da strumento fondamentale per il riconoscimento dei cicli di formazione.

Il capoverso 2 precisa che i cicli di formazione SSS fanno parte della formazione professionale superiore. Una caratteristica importante dei cicli di livello terziario non universitario è il loro orientamento alla pratica. Gli studenti che li frequentano sono solitamente titolari di un AFC. Il capoverso 2, quindi, colloca in modo chiaro i cicli di formazione SSS al livello terziario.

I principali requisiti di ammissione alla formazione professionale superiore, disciplinati agli articoli 26 capoverso 2 e 29 capoverso 1 LFPr, sono specificati all’articolo 9.

Art. 3

L’OERic-SSS dell’11 marzo 2005 aveva introdotto la distinzione tra cicli basati su un AFC e cicli basati su un altro titolo di livello secondario II. Le disposizioni su questi ultimi erano dettate principalmente dalla necessità di integrare i settori della sanità, del sociale e delle arti.

Oggi esistono titoli AFC anche nei settori sanitario, sociale e artistico, per cui anche in questi campi vengono offerti cicli di formazione di 3600 ore di studio e non sono più necessarie disposizioni particolari.

Il capoverso 1 stabilisce quindi, in generale, che i cicli di formazione SSS comprendono al minimo 3600 ore di studio. Rimangono naturalmente possibili e talvolta addirittura necessari cicli più lunghi, sia per adempiere standard internazionali sia perché la mole delle competenze non può essere impartita in meno ore di studio, come spesso avviene per i cicli di formazione che non si basano su un AFC. I cicli di formazione possono essere offerti nelle modalità a tempo pieno e a tempo parziale. Il numero delle ore di studio, che non dipende dalla modalità, viene definito nei rispettivi PQI.

Il vecchio articolo 4 capoverso 3, che disciplinava il riconoscimento dell’attività professionale svolta parallelamente a un ciclo di formazione, è stato integrato nel nuovo articolo 3 capoverso 2. La considerazione su cui si basa un tale riconoscimento è che l’attività professionale nel settore professionale in questione consente di attuare, praticare e consolidare determinati contenuti formativi acquisiti nelle ore di studio. La prassi professionale e gli stage perseguono quindi lo stesso obiettivo e devono dunque essere considerati alla pari della teoria.

Per le ragioni appena illustrate, il capoverso 2 prevede che almeno 2880 ore di studio10 siano svolte al di fuori delle componenti formative pratiche.

10 Secondo l’articolo 42 capoverso 1 OFPr «le ore di studio comprendono i tempi di presenza, il tempo medio richiesto per lo studio individuale, i lavori individuali o di gruppo, altri eventi nell’ambito della rispettiva formazione, i controlli d’apprendimento e le procedure di qualificazione, nonché l’applicazione, nella pratica e nei periodi di pratica accompagnati, delle nozioni apprese». 320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.435389 6/15