Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 15 pagine
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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS
Art. 8
L’articolo 8 si basa sul vecchio articolo 6. Per valorizzare il ruolo delle oml nel processo di elaborazione dei PQI e garantire così il caratteristico orientamento alla prassi e al mercato del lavoro della formazione professionale superiore, le oml vengono menzionate per prime. È a loro, infatti, che incombe la responsabilità principale per i PQI. Il termine «organizzazioni del mondo del lavoro» è specificato all’articolo 1 capoverso 1 LFPr. Nel presente contesto queste «oml» sono soprattutto le associazioni professionali. Inoltre, la Confederazione collabora di regola con organizzazioni del mondo del lavoro di importanza nazionale, attive su tutto il territorio del Paese (cfr. art. 1 cpv. 2 OFPr).
Art. 9
Analogamente al vecchio articolo 7, l’articolo 9 definisce i contenuti dei PQI.
Rispetto alla disposizione vigente, il capoverso 1 lettera e menziona anche i contenuti e requisiti della procedura di qualificazione, finora disciplinati negli allegati dell’OERic-SSS. È nuova anche la lettera f, relativa alle competenze da acquisire nell’ambito delle componenti pratiche. La necessità, sancita alla lettera a, di riportare nel PQI la designazione esatta del ciclo di formazione o dello studio postdiploma e il rispettivo titolo risulta dal processo di approvazione dei PQI e dall’aggiornamento semplificato degli allegati dell’OERic-SSS (cfr. art. 23). Come in precedenza, i PQI devono definire anche le modalità di studio («forme d’insegnamento», lett. c) e indicare la ripartizione delle ore di studio in ore di lezione, studio autonomo e componenti pratiche.
Secondo il capoverso 2 lettera a, nei PQI devono essere definite le condizioni di ammissione, ossia gli AFC o i titoli di livello secondario II che permettono di accedere ai relativi cicli di studio.
Secondo la lettera b, questi programmi devono anche disciplinare le condizioni di ammissione che esulano da quanto disposto alla lettera a (tra cui, ad esempio, gli anni di esperienza professionale e la verifica dell’idoneità). Nell’ordinanza in vigore, queste condizioni sono comprese nell’allegato, ma in molti casi ci sono incongruenze tra l’ordinanza stessa, l’allegato in questione e il relativo PQI.
Se per determinate professioni esistono degli standard internazionali, il capoverso 3 stabilisce che – ai fini della comparabilità internazionale e in aggiunta alle esigenze minime sancite nell’OERic-SSS – i PQI ne devono tener conto.
Se per gli studi postdiploma vengono emanati dei PQI, la condizione d’ammissione è il possesso di un titolo di livello terziario. Le ulteriori disposizioni si applicano per analogia.
Art. 10
L’articolo 10 si rifà all’articolo 25 OFPr ed esplicita le condizioni da soddisfare affinché un PQI sia approvato dalla SEFRI.
Al momento di presentare la domanda di approvazione di un PQI l’organo responsabile deve trasmettere alla SEFRI la documentazione necessaria per la valutazione dei punti rilevanti.
Affinché un PQI sia approvato è necessario rispettare le condizioni generali dell’OERic-SSS (cfr. lett. a), ad esempio quelle sulle ore di studio dei cicli di formazione.
Introducendo, alla lettera g, l’obbligo di consultare le cerchie interessate prima di sottoporre alla SEFRI una domanda di approvazione si vuole dare al settore, ai Cantoni e agli altri soggetti interessati la possibilità di pronunciarsi su un progetto concreto. In questo modo, inoltre, si semplifica il processo, dato che il ciclo di formazione non dev’essere previamente integrato nell’allegato 1 dell’OERic-SSS. Una volta che il programma quadro è stato approvato, quest’ultimo va riportato nell’allegato 1 dell’ordinanza, insieme alla sua data di approvazione, la denominazione del ciclo di formazione e il titolo protetto vanno inseriti nell’allegato dell’OERic-SSS. Questa modifica deve semplicemente essere pubblicata: secondo l’articolo 2 lettera e LPubb11, l’ordinanza, in quanto altro atto contenente norme di diritto emanato da un’autorità federale, va pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Anche l’allegato va pubblicato poiché contiene anch’esso norme di diritto: infatti, il testo giuridico in
11 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb; RS 170.512). 320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.435389 8/15