Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS

questione (p. es. art. 6 o 7 OERic-SSS) rimanda all’allegato (cfr. art. 6 OPubb12). È quindi necessario rispettare il processo di pubblicazione formale, che prevede la consultazione degli uffici e non dura di regola più di tre mesi.

Art. 11

Come in passato, la SEFRI approva i PQI su richiesta della Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS).

Rimane invariata anche la disposizione secondo cui i PQI devono essere verificati periodicamente per garantirne l’attualità e l’orientamento alla prassi (art. 7 cpv. 4 dell’ordinanza vigente). Per assicurare questo processo, la SEFRI deve riapprovare il rispettivo PQI. In occasione di questa riapprovazione la essa verifica il riconoscimento dei cicli di formazione (cfr. art. 21 cpv. 1). I PQI vigenti vengono riportati negli allegati 1 e 2 con la rispettiva data di approvazione (cpv. 3).

Sezione 4: Operatori della formazione

La sezione 4 raggruppa i requisiti che gli operatori della formazione devono soddisfare. Le disposizioni valgono per operatori di cicli di formazione e studi postdiploma SSS.

Art. 12

L’articolo 12 riprende i capoversi 1 e 2 del vecchio articolo 11.

Il capoverso 3 del vecchio articolo 11 è stato stralciato perché divenuto superfluo con l’introduzione della verifica periodica, della riapprovazione dei PQI (cfr. art. 11) e del conseguente accertamento del riconoscimento dei cicli di formazione (cfr. art. 21 cpv. 1).

Art. 13

L’articolo 13 corrisponde al vecchio articolo 12. È stato adeguato soltanto il requisito di cui al capoverso 1 lettera a: la disposizione comprende ora i titolari di un diploma qualsiasi della formazione professionale superiore.

Le ore settimanali di cui al capoverso 4 sono lezioni che, secondo la prassi della SECO, durano tra i 45 e i 60 minuti a seconda dell’operatore.

Quanto alla disposizione sulla formazione pedagogico-professionale e didattica necessaria, per le persone che hanno diversi cicli di formazione o lavorano per diversi operatori fa stato il loro grado occupazionale medio.

Art. 14

Tra i compiti degli operatori della formazione rientrano l’emanazione di un regolamento degli studi e l’elaborazione di un programma di formazione.

Entrambi si basano sulle disposizioni dell’OERic-SSS e dei PQI. Il regolamento degli studi disciplina l’ammissione, la struttura del ciclo di formazione, la promozione e la procedura di qualificazione.

I documenti corrispondenti costituiscono la base per la domanda di riconoscimento di cui all’articolo 16.

Art. 15

L’articolo 15 si riallaccia ai capoversi 1 e 3 del vecchio articolo 10.

In generale il trasferimento dalla teoria alla prassi può essere realizzato attraverso periodi di pratica o nell’ambito di un’attività professionale nel settore in questione, purché quest’ultima permetta di acquisire le competenze definite nel rispettivo PQI.

12 Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb; RS 170.512.1). 320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.435389 9/15