Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 15 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS

Il capoverso 4 tiene conto del fatto che determinati PQI disciplinano già oggi il diritto di portare un titolo di diritto previgente. Dall’altra parte, visto che i PQI si evolvono nel tempo, la rintracciabilità di un tale diritto si fa sempre più difficile. Ecco perché in futuro il diritto di portare un nuovo titolo per diplomati di altri cicli di formazione dovrà essere disciplinato nei singoli PQI. Solo così si potrà garantire trasparenza sul lungo periodo.

Art. 26

L’OERic-SSS completamente riveduta entra in vigore il 1° luglio 2017.

Abrogazione

Art. 19 (vigente)

La SEFRI non rileva dati presso le scuole specializzate superiori, ma ottiene le indicazioni statistiche (indici e altre informazioni rilevanti per scopi di gestione) dall’Ufficio federale di statistica (UST). L’articolo 19 vigente viene abrogato perché il rilevamento dei dati è già disciplinato in maniera sufficiente negli allegati 69 (persone in formazione), 70 (diplomi) e 71 (personale degli istituti scolastici) dell’ordinanza sulle statistiche14.

Capitolo 4 (vigente): Commissione federale per le scuole specializzate superiori

Art. 20 e 21 (vigenti)

La Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 OLOGA15, elencata nell’allegato 2 dell’OLOGA al numero 1.3. Le commissioni extraparlamentari sono istituite mediante decisione del Consiglio federale (cfr. art. 8e cpv. 1 OLOGA) e non attraverso ordinanze dipartimentali come l’OERic-SSS del DEFR. I compiti della CFSSS, dal canto loro, sono disciplinati in una decisione istitutiva. Gli articoli 20 e 21 in vigore, riguardanti la CFSSS, non sono ancora stati adeguati all’OLOGA. Secondo la Cancelleria federale, le disposizioni in questione vanno stralciate senza essere sostituite. In occasione della prossima revisione dell’OFPr, la CFSSS sarà integrata in questa ordinanza.

La CFSSS continuerà ad affiancare la SEFRI nell’approvazione dei PQI e nella verifica delle domande di riconoscimento federale di cicli di formazione e studi postdiploma. Continuerà anche a seguire le procedure di riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma e a chiederne il riconoscimento alla SEFRI.

Allegato

Considerazioni generali

L’allegato dell’OERic-SSS, completamente rielaborato, elenca ora i PQI, le loro date di approvazione, i cicli di formazione ivi definiti nonché i titoli protetti. Non vengono più elencate le specializzazioni. A seguito della rielaborazione dell’allegato, le specializzazioni «conduzione di drogheria», «musica» e «recitazione» non sono più associate ai rispettivi cicli di formazione e titoli protetti dato che, fino ad oggi, non si rifanno a un PQI approvato. Nell’ambito della presente revisione totale non sono neppure stati ripresi nuovi cicli di formazione con rispettivo titolo protetto, dato che non esiste un PQI già approvato.

In futuro, ogni PQI approvato o riapprovato potrà figurare entro tempi brevi nell’allegato dell’OERic-SSS senza che per questo debba essere svolta un’apposita consultazione16 (cfr. commenti all’art. 10). La consultazione delle cerchie interessate dovrà precedere la presentazione alla SEFRI della domanda di approvazione del PQI, che in futuro dovrà comprendere tutti i contenuti rilevanti (cfr. art. 10 lett. g).

Modifiche dell’allegato

14 Ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1).

15 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del governo e dell‘amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

16 Precedentemente definita «indagine conoscitiva», abolita nell’ambito della revisione del 1° aprile 2016 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061). 320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.435389 12/15