Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS

Il riconoscimento degli studi postdiploma che non sono basati su un PQI viene limitato a sette anni (cpv. 2). Per loro natura questi studi devono poter essere adeguati velocemente ai continui cambiamenti e alle nuove esigenze del mercato del lavoro. È lecito supporre, quindi, che dopo sette anni siano intervenuti così tanti cambiamenti da giustificare una verifica. Anche in questo caso la SEFRI decide, su richiesta dell’operatore della formazione o su proposta della CFSSS, in merito alla modalità della nuova procedura di riconoscimento.

I capoversi 1 e 2 facilitano anche il compito di sorveglianza dei Cantoni, che non dovranno più provvedere alla garanzia della qualità dei cicli di formazione e degli studi postdiploma né attuare il rispettivo PQI. L’esperienza maturata negli ultimi anni ha dimostrato la validità di questa misura, che promuove l’adozione di una prassi uniforme e riduce gli oneri dei singoli Cantoni.

Art. 22

L’articolo 22 riprende il tenore del vecchio articolo 18.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23

L’articolo 23 stabilisce che la SEFRI adegua gli allegati 1 e 2 conformemente alle sue decisioni di approvazione dei programmi quadro d’insegnamento (cfr. commenti all’art. 10).

Art. 24

A seguito della revisione totale, l’OERic-SSS dell’11 marzo 2005 viene abrogata.

Art. 25

Il capoverso 1 lettera a stabilisce che i cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori che non sono stati riconosciuti in virtù dell’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 200513 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori rimangono validi fino a due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

In seguito all’ASSS, la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) aveva presentato una richiesta formale per limitare temporalmente la validità dei cicli di formazione SSS riconosciuti secondo il diritto previgente. La disposizione del capoverso 1 lettera a implica che, dall’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta, i cicli di formazione e gli studi postdiploma che anche dopo dieci anni di validità dell’OERic-SSS non sono mai stati sottoposti a una procedura di rinnovo del riconoscimento rimarranno validi soltanto per altri due anni. Scaduto questo termine, non potranno più portare al conseguimento di un titolo federale protetto.

In riferimento ai termini per l’aggiornamento dei PQI (cfr. art. 11), il capoverso 1 lettera b stabilisce quando scade il riconoscimento dei cicli di formazione. Una tale scadenza finora non esisteva, ma era stata chiesta a viva voce durante le discussioni sulla qualità intercorse alla vigilia della revisione totale dell’OERic-SSS. Questa disposizione transitoria impone un scadenza anche ai cicli di formazione e agli studi postdiploma riconosciuti in virtù della legislazione vigente. A seconda dell’entità delle modifiche ai PQI, tuttavia, può anche essere ipotizzata una procedura di riconoscimento semplificata (cfr. art. 21 cpv. 1).

Il capoverso 2 fissa un termine di cinque anni per la revisione dei PQI vigenti. Molti di essi hanno già oltre sette anni, il che giustifica senz’altro il loro aggiornamento e adeguamento alle esigenze del mercato del lavoro.

Il capoverso 3 riprende e aggiorna la disposizione transitoria concernente i docenti dell’OERic-SSS dell’11 marzo 2005.

13 RU 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 e 4575. 320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.435389 11/15