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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 12 pagine

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Legge federale sulla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e la modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati RU 2016

6. Legge federale del 13 giugno 200816 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

Art. 7 cpv. 2

2Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l’autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d’informazione; sono fatti salvi gli articoli 8 e 8a.

Art. 8 cpv. 2-6 e 8

2Fedpol comunica al richiedente il differimento dell’informazione rendendolo attento al fatto che può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

3L’Incaricato effettua la verifica; comunica alla persona interessata che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure che ha riscontrato errori nel trattamento dei dati e aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 41della legge del …17 sulla protezione dei dati (LPD).

4Abrogato

5In caso di errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell’informazione, l’Incaricato invia a fedpol una decisione con l’ordine di rimediarvi.

6La comunicazione di cui al capoverso 3 ha sempre lo stesso tenore e non viene motivata. Non è impugnabile.

8Qualora una persona renda verosimile che il differimento dell’informazione le arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l’Incaricato può ordinare che, a titolo eccezionale, fedpol fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna

Introdurre prima del titolo della Seconda sezione

Art. 8a Restrizione del diritto d’accesso in caso di segnalazioni in vista

dell’arresto ai fini dell’estradizione

1Nel caso in cui una persona chiede a fedpol se è segnalata in un sistema d’informazione di polizia in vista dell’arresto ai fini dell’estradizione, fedpol informa la persona interessata che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all’Incaricato se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.

16 RS 361

17 RS …