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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 12 pagine
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Legge federale sulla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e la modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati RU 2016
Art. 349f
f. Comunicazione di dati personali a un terzo domiciliato in uno Stato terzo
1Se i dati personali non possono essere comunicati alla competente autorità di uno Stato terzo tramite i consueti canali della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d’urgenza, l’autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un terzo domiciliato in questo Stato alle condizioni cumulative seguenti:
a. tale possibilità è prevista da una legislazione speciale o da un trattato internazionale;
b. la comunicazione è indispensabile per l’adempimento di un compito legale dell’autorità che comunica i dati; e
c. nessun interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata vi si oppone.
2L’autorità competente comunica i dati personali al terzo con l’espresso divieto di utilizzarli per scopi diversi da quelli fissati dall’autorità.
3L’autorità competente informa senza indugio l’autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che questa informazione sia considerata appropriata.
4L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è informato senza indugio sulle comunicazioni di dati effettuate in virtù del capoverso 1.
5Le comunicazioni di dati personali sono documentate. Il Consiglio federale ne definisce le modalità.
Art. 349g
g. Esattezza dei dati personali
1L’autorità rettifica senza indugio i dati personali inesatti.
2Avvisa senza indugio dell’avvenuta rettifica di tali dati personali l’autorità che glieli ha trasmessi o messi a disposizione o alla quale essi sono stati comunicati.
3Indica al destinatario l’attualità e l’affidabilità dei dati personali che comunica.
4Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:
a. le diverse categorie di persone interessate;
b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
5È svincolata dall’obbligo di informare il destinatario qualora le informazioni previste ai capoversi 3 e 4 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.
Art. 349h
h. Verifica della legittimità del trattamento