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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 12 pagine

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Legge federale sulla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e la modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati RU 2016

7Previo consenso dello Stato richiedente, in deroga al capoverso 2 l’Ufficio federale è autorizzato a fornire alla persona interessata le informazioni richieste.

Art. 11e Parità di trattamento

1La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati alla Svizzera da uno degli accordi d’associazione a Schengen (Stati Schengen) non può essere soggetta a regole di protezione dei dati personali più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale svizzere.

2Le leggi speciali che prevedono regole più severe per la comunicazione di dati personali alle competenti autorità estere non si applicano alla comunicazione alle competenti autorità degli altri Stati Schengen.

Art. 11f Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo

internazionale

1I dati personali non possono essere comunicati alla competente autorità di uno Stato che non è vincolato alla Svizzera da uno degli accordi d’associazione a Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una protezione adeguata.

2Una protezione adeguata può essere garantita da:

a. la legislazione dello Stato terzo nel caso in cui la Commissione europea l’abbia constatato tramite decisione conformemente all’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/68010;

b. un trattato internazionale;

c. garanzie specifiche.

3In deroga al capoverso 1, dati personali possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un organo internazionale se nel caso specifico ciò risulta necessario per:

a. proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo;

b. prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;

c. prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che un interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata non vi si opponga;

d. esercitare o far valere un diritto dinnanzi a un’autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale,

10 Direttiva (UE) 2016/680 del 27 apr. 2006 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; BO n. L 119 del 4.5.2016, pag. 89.