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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 12 pagine

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Legge federale sulla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e la modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati RU 2016

a condizione che un interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata non vi si opponga.

4Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative alla cooperazione internazionale in materia penale con uno Stato terzo o un organo internazionale.

Art. 11g Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati

personali provenienti da uno Stato Schengen

1I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione penale;

b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;

c. le condizioni di cui all’articolo 11f sono adempiute.

2In deroga al capoverso 1 lettera b, nel caso specifico i dati personali possono essere comunicati se:

a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e

b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

3Lo Stato Schengen è informato senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 2.

Art. 11h Esattezza dei dati personali

1L’autorità rettifica senza indugio i dati personali inesatti.

2Avvisa senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale sono stati comunicati.

3Indica al destinatario l’attualità e l’affidabilità dei dati personali che comunica.

4Comunica inoltre al destinatario dei dati qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:

a. le diverse categorie di persone interessate;

b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

5È svincolata dall’obbligo di informare il destinatario qualora le informazioni previste ai capoversi 2 e 3 risultino da dati personali o dalle circostanze.