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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 12 pagine

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Legge federale sulla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e la modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati RU 2016

3La competente autorità federale informa l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle categorie di comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 2 lettera c. Ogni comunicazione è documentata.

4In deroga al capoverso 1, dati personali possono essere comunicati alla competente autorità di uno Stato terzo o di un organo internazionale se nel caso specifico ciò risulta necessario per:

a. proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo;

b. prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;

c. prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che un interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata non vi si opponga;

d. esercitare o far valere un diritto dinnanzi a un’autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che un interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata non vi si opponga.

5La competente autorità federale informa l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulla comunicazione di dati in virtù del capoverso 4.

6Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative alla cooperazione internazionale in materia penale con uno Stato terzo o un organo internazionale.

Art. 349e

e. Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

1I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;

b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;

c. le condizioni di cui all’articolo 349d sono adempiute.

2In deroga al capoverso 1 lettera b, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e

b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

3Lo Stato Schengen è informato senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 2.