Progetto
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Legge federale sulla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e la modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati RU 2016
Capitolo 1b Protezione dei dati personali
Inserire gli articoli 11b-11i dopo il titolo del capitolo 1b
Art. 11b Obbligo d’informazione in caso di trattamento di dati
1Se la procedura d’assistenza è avviata su richiesta di uno Stato estero, l’autorità informa la persona oggetto di una domanda di cooperazione in materia penale (art. 1 cpv. 1) in merito a qualsiasi trattamento di dati che la concernono, a condizione che nessun interesse pubblico o privato preponderante vi si opponga.
2Sussiste un interesse pubblico preponderante segnatamente se l’informazione della persona interessata rischia di compromettere una procedura investigativa, un’istruzione, una procedura giudiziaria o una procedura di cooperazione internazionale in materia penale.
Art. 11c Diritti d’informazione durante la pendenza della procedura
Fintanto che la procedura è pendente, la persona oggetto della domanda di cooperazione in materia penale ha il diritto di esaminare i dati personali che la concernono, conformemente al diritto a lei spettante di esaminare gli atti.
Art. 11d Restrizione del diritto d’accesso applicabile alle domande di arresto
ai fini dell’estradizione
1Il diritto di chiunque di chiedere se uno Stato estero ha presentato alla Svizzera una domanda di arresto ai fini dell’estradizione è esercitato presso l’Ufficio federale. Se la domanda è presentata a un’altra autorità, quest’ultima la trasmette senza indugio all’Ufficio federale.
2Nel caso in cui una persona chiede all’Ufficio federale se ha ricevuto, da uno Stato estero, una domanda di arresto ai fini dell’estradizione, l’Ufficio federale la informa che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.
3L’Incaricato esegue la verifica; comunica alla persona interessata che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito oppure che ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali e aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 41 della legge federale del …9 sulla protezione dei dati.
4In caso di errore nel trattamento di dati, l’Incaricato ordina all’Ufficio federale di porvi rimedio.
5Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 sono formulate in maniera sempre identica e non sono motivate.
6La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile.