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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine
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Titolo prima dell’articolo 30
Sezione 6: Deroghe ai requisiti
Art. 30
1Per far fronte a un pericolo imprevisto che non è possibile arginare con altri mezzi, l’organo di notifica può omologare, d’intesa con i servizi di valutazione e in deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5 e delle sezioni 2-4 del presente capitolo, determinati biocidi per un impiego limitato e controllato.
1bisI biocidi omologati secondo il capoverso 1 possono, in deroga alle disposizioni dell’articolo 38 capoverso 2 lettera b, essere etichettati nella lingua ufficiale dell’area di utilizzo o in inglese.
2Per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni, l’omologazione secondo il capoverso 1 deve inoltre soddisfare i requisiti dell’OIConf11 e dell'OEDA12.
3Per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati, un’omologazione secondo il capoverso 1 è esclusa.
4L’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, omologare provvisoriamente un biocida contenente un principio attivo non ancora approvato. L’omologazione provvisoria è rilasciata se:
a. il richiedente presenta per il principio attivo non ancora approvato la raccomandazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS di approvare il principio attivo, e
b. i servizi di valutazione giungono alla convinzione, tenendo conto dell’articolo 11b, che il biocida presumibilmente è conforme all’articolo 11 capoverso 1 lettere a–c.
5L’omologazione provvisoria di cui al capoverso 4 è revocata dall’organo di notifica se la Commissione europea decide di non approvare il principio attivo.
6Se per ragioni di tutela del patrimonio culturale è essenziale e se non è disponibile alcuna alternativa appropriata, l’organo di notifica, d’intesa con i servizi di valutazione, può omologare un biocida contenente un principio attivo non approvato.
Art. 43 cpv. 2
2Ai biocidi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11d lettera a si applicano per analogia i requisiti per i prodotti chimici del gruppo 1 di cui agli articoli 64 capoverso 1, 65 capoverso 1 e 66 capoverso 1 lettera a OPChim.